Il Consiglio dei Ministri ha approvato venerdi 28/05/2021 il decreto-legge, denominato Decreto Semplificazioni, recante la governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché una serie di misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di snellimento delle procedure.
Tra le norme contenute in questo decreto troviamo l’art. 13-ter che mira a semplificare le procedure di accesso al Superbonus, con particolare riguardo al requisito della conformità urbanistica della preesistenza, ritenuto dai tecnici e dalle associazioni di categoria, uno dei principali freni alla partenza di molti interventi.
In pratica con il nuovo articolo:
– tutti gli interventi per il Superbonus possono essere assentiti con una semplice con CILA (ad eccezione di quelli realizzati tramite demolizione e ricostruzione);
– viene meno lo “stato legittimo” dell’immobile, basta indicare gli estremi del titolo edilizio che ha assentito l’immobile oppure il fatto che si tratti di immobile realizzato in epoca in cui il titolo non era necessario ;
– ne consegue che eventuali violazioni edilizie commesse successivamente non sono ritenute ostative alla esecuzione dell’intervento con le agevolazioni, non saranno causa di decadenza dalle agevolazioni stesse.
Ovviamente tale semplificazione non comporta di per se alcuna sanatoria di eventuali interventi edilizi abusivi realizzati sull’immobile, che potranno pertanto in futuro essere comunuque perseguiti dalle autorità comptenti, senza però che questo comporti la decadenza delle agevolazioni per il Superbonus.
Il decreto amplia anche i casi di interventi agevolabili. Potranno essere agevolati con il Superbonus anche gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche realizzati non da portatori di handicap, ma da persone di età superiore a 65 anni. Per ottenere la detrazione maggiorata, tali interventi dovranno essere realizzaticongiuntamente ad uno dei lavori antisismici incentivati con il Superbonus.