[A cura di: Federico Mazzetti – centro studi Anaip]
Il condominio non ha personalità giuridica e pertanto il suo amministratore, nominato con delibera assembleare o con nomina giudiziaria, rappresenta in giudizio la collettività dei singoli diritti e quindi degli interessi di tutto il condominio.
Proprio per l’assenza della personalità giuridica, quando l’amministratore partecipa ad una causa per il condominio non si esclude né sopprime il diritto del singolo condomino di partecipare individualmente alla stessa causa.
Infatti, la Corte di Cassazione, con sentenza a sezioni unite, n. 10934 del 18.04.2019, ha confermato che nelle controversie condominiali che riguardano i diritti dei singoli condòmini sulle parti comuni, ogni e ciascun condomino ha un autonomo potere individuale con quello dell’amministratore di agire e resistere per la tutela dei diritti relativi alla sua quota di proprietà.
Tanto ciò è vero che la Corte di Cassazione chiarisce che è addirittura ammissibile che il singolo condomino possa svolgere un ricorso autonomo in sede di legittimità (cioè in giudizio di Cassazione) anche senza avere partecipato alla cause di primo o secondo grado.
Lo spunto che ci propone la Corte è interessante per ribadire – indirettamente – la natura del condominio e la relazione che lega i singoli condòmini e soprattutto il potere concorrente di ogni condomino di agire in giudizio per la difesa dei propri diritti reali (sui beni immobili) limitatamente alla quota millesimale di competenza anche se in presenza in causa dell’amministratore dello stesso condominio di appartenenza.