[A cura di: Andrea Tolomelli – pres. Abiconf] Le spese afferenti ai servizi postali ed alla copisteria inerente alla gestione condominiale, essendo generalmente relative a servizi in comune e connessi all’attività amministrativa, vanno ripartite ai sensi dell’articolo 1123 c.c. primo comma sulla base dei millesimi generali di proprietà. Difatti, l’interesse alla corretta convocazione dell’assemblea di condominio e di conseguenza alla compiuta informazione dei singoli condòmini è del condominio nel suo complesso di “ente di gestione”, come pure, normalmente la corrispondenza dell’amministratore di condominio rispetto a singoli condòmini è pro condominio.
Spesso in condominio alcuni vorrebbero suddividere tali spese sulla base dell’erroneo convincimento che trattasi di spese nell’interesse del singolo condomino ricevente, e come tale tenuto alla contribuzione pro-quota personale; ciò ancor di più oggigiorno che si sta diffondendo il canale di comunicazione a mezzo PEC (posta elettronica certificata). Il rischio di queste “cattive” abitudini è che la delibera di approvazione del bilancio che le ricomprende venga impugnata per nullità radicale.
Sul punto vedasi a conferma giurisprudenziale il Tribunale Civile di Milano, SEZ XIII del 9 giugno 2015, n. 7103 a mente della quale: “Le spese postali sopportate dal condominio, anche se relative all’invio di corrispondenza ai singoli condòmini, attenendo alle spese di amministrazione, vanno ripartite tra tutti i condòmini in base alle tabelle millesimali e non invece imputate “ad personam”. Conseguentemente va dichiarata la nullità della delibera assembleare di approvazione del bilancio consuntivo, nella parte in cui non ripartisca pro quota millesimale le spese di corrispondenza per invii postali”.
I regolamenti di condominio potranno però disporre regole precise ed anche in deroga al criterio generale su esposto.