[A cura di: dott.ssa Silvia Zanetta] Il caso del quale è stato investito il Tribunale di Bologna traeva origine dal ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dall’amministratore di un condominio con il quale si chiedeva l’autorizzazione alla sospensione dei servizi centralizzati di riscaldamento e acqua, oltre al distacco dall’antenna televisiva condominiale.
Tale azione trovava fondamento legislativo al terzo comma dell’art. 63 Disp. Att. c.c., introdotto con la riforma del condominio del 2012, il quale autorizza l’amministratore a sospendere i servizi condominiali suscettibili di godimento separato ai condòmini che non pagano gli oneri delle spese ordinarie di gestione per un semestre. Prima condizione per sospendere l’erogazione, è che lo stato di morosità persista da almeno sei mesi. La legge, tuttavia, non chiarisce quale sia il momento a partire dal quale far decorrere questo periodo. Gli orientamenti della giurisprudenza sono oscillanti: alcune pronunce calcolano i sei mesi dal giorno dell’approvazione in assemblea del consuntivo delle spese, altre dalla chiusura dell’esercizio in cui è emersa la mora.
Nel caso in esame, l’amministratore esponeva di aver richiesto e ottenuto decreto ingiuntivo e di aver attivato la procedura esecutiva immobiliare. Il Giudice disponeva l’integrazione del contraddittorio nei confronti del condomino, in quanto era il soggetto destinatario dei provvedimenti.
Essendo pacifica la durata ultrasemestrale della morosità, il Giudice bolognese si era soffermato sull’ulteriore requisito necessario per legittimare l’applicazione dell’art. 63 disp. att.: i servizi condominiali di cui si chiede la sospensione, devono essere suscettibili di godimento separato. A tal fine occorre distinguere tra servizi essenziali e non, in funzione della preminente tutela del diritto alla salute, costituzionalmente tutelato (art. 32 Cost.).
Il Tribunale bolognese, aderendo alla corrente giurisprudenziale bresciana e milanese, ha ritenuto illegittima la sospensione della fornitura dell’acqua potabile e del riscaldamento in quanto servizi primari costituzionalizzati, legittimando invece la sospensione dell’utilizzo dell’antenna televisiva centralizzata. (cfr. Trib. Brescia 29.9.2014; Trib. Milano 24.10.2013).
Infine il Giudice ha sottolineato che l’azione di cui all’art. 63 comma terzo disp. Att. è da considerarsi quale extrema ratio per l’amministratore. A parere del Giudice, nel caso in esame, tale situazione non era ravvisabile in quanto il condominio aveva attivato con il pignormento immobiliare la procedura esecutiva nei confronti del condomino moroso, con due conseguenze:
In conclusione, per quest’ultimo motivo, il Giudice rigettava il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dal Condominio.