[A cura di: Confappi] Nel caso in cui il solaio funga da copertura per il piano seminterrato, dove sono allocati i box di alcuni condòmini, ciò non comporta il diritto di comproprietà da parte di tutti i condòmini e neppure, in assenza di divieti di natura contrattuale, vincoli di destinazione dell’area. Lo ha deciso la Corte di Cassazione (sentenza n. 24318 del 16 ottobre 2017) che ha respinto il ricorso avanzato da un condominio nei confronti della proprietaria e della conduttrice di un’area scoperta, che funge da solaio per i locali interrati che ospitano i box.
In primo grado il Tribunale ha accolto parzialmente la domanda del condominio, ritenendo illegittimo l’uso dell’area e condannando le parti in causa a rimuovere le opere realizzate sul solaio perché limitative del servizio e del godimento collettivo.
In secondo grado la Corte d’appello ha riformato la decisione ritenendo insussistente “il diritto di godimento collettivo ravvisato dal Tribunale sull’area in oggetto, trattandosi di area di proprietà esclusiva”. Sulla stessa linea la Corte di Cassazione, secondo cui “la sola circostanza che detta area costituisca anche copertura del piano seminterrato del fabbricato, nel quale si trovano alcuni box di proprietà dei condòmini, non comporta il diritto di comproprietà del condominio né, in assenza di divieti di natura contrattuale, vincoli di destinazione dell’area stessa”.
Per i giudici “in mancanza di norme limitative della destinazione e dell’uso delle porzioni immobiliari di proprietà esclusiva di un edificio condominiale, derivanti dal regolamento che sia stato approvato da tutti i condòmini, la norma dell’articolo 1122 c.c., non vieta di mutare la semplice destinazione della proprietà esclusiva ad un uso piuttosto che ad un altro, purché non siano compiute opere che possano danneggiare le parti comuni dell’edificio o che rechino altrimenti pregiudizio alla proprietà comune (ex plurimis, Cass. 27/10/2011, n. 22428)”.