[A cura di: Michele Cogotti – centro studi Anaip – nazionale.anaip.it] Dal vigente assetto normativo, è ormai un principio acquisito che a fronte dell’obbligo dell’amministratore di condominio di custodire e conservare tutta la documentazione relativa all’attività gestoria della comunione edilizia, sussista un corrispondente e generalizzato diritto dei condòmini (ma non solo) di poter visionare o estrarre copia di qualsiasi documento che si riferisca alla gestione della collettività condominiale.
Più controversi appaiono invece i profili processuali che attengono al meccanismo legale che il condomino può invocare per rendere concreto tale diritto nell’ipotesi di rifiuto o inerzia da parte dell’Amministratore.
In prima battuta, lo strumento processuale di tutela in caso di omissione da parte del mandatario che viene subito in mente è quello del ricorso al giudice incentrato sulla richiesta di emissione di decreto ingiuntivo di condanna alla consegna della documentazione richiesta, e ciò ai sensi dell’ art. 633 cpc che prevede che il giudice possa pronunciare ingiunzione di consegna di cosa mobile determinata e il documento condominiale è effettivamente una cosa mobile determinata.
Non la pensa in questo modo il Tribunale di Cagliari, che con Decreto del 31/05/2019 ha respinto il ricorso per decreto ingiuntivo di un condomino volto ad ottenere copia di un verbale di assemblea la cui richiesta era stata disattesa dall’amministratore. A sostegno del rigetto, il giudice del Tribunale afferma che la “copia” di un verbale assembleare non possa essere considerata una cosa mobile determinata, ma, al contrario, un bene futuro allo stato inesistente e che quindi, nel caso concreto, non sia utilmente esperibile il procedimento monitorio perché imporrebbe all’Aamministratore non una semplice consegna ma l’attuazione di un obbligo di facere consistente nell’espletamento di un’attività complessa di estrazione di copia del documento.
A parere di chi scrive, non è possibile non dubitare della plausibilità della tesi sostenuta dal Tribunale, perché se è pacifico che l’obbligo di fare o di non fare sia oggetto estraneo allo strumento monitorio (e quindi non utilizzabile in fattispecie ben diverse, come ad esempio per ottenere dall’amministratore di condominio l’attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali oppure l’elenco dei morosi ai creditori del condominio), è anche vero però che per l’esecuzione dell’obbligo di consegna anche solo di una “copia” di un documento preesistente è ormai saldo l’orientamento giurisprudenziale che ritiene che in tale evenienza sia escluso un obbligo di facere ma che prevalga piuttosto il profilo che attiene in verità all’attuazione di un obbligo di dare, pienamente rientrante tra le condizioni di ammissibilità del ricorso per decreto ingiuntivo.