[A cura di: dott.ssa Silvia Zanetta] Con sentenza n. 11288 del 10 maggio 2018, la Suprema Corte si è pronunciata in tema di risarcimento dei danni provocati da infiltrazioni derivanti dai muri perimetrali di un condominio, affermando che la relativa spesa debba essere suddivisa in base alle tabelle millesimali.
Nel caso sottoposto all’attenzione della Cassazione, un condomino aveva impugnato la delibera assembleare con cui si ripartivano le spese per il risarcimento dei danni da infiltrazione sulla base dei millesimi. I motivi di impugnazione attenevano la differenza strutturale, funzionale ed estetica della propria unità immobiliare rispetto alle altre unità abitative del condominio e la collocazione della stessa al piano terra e a civici diversi rispetto all’androne condominiale.
In primo grado, il Tribunale di Lecce accoglieva la domanda attorea e, per l’effetto, dichiarava il condomino esente dal versamento della propria quota della somma richiesta dai terzi per i danni sofferti da cattiva manutenzione del condominio.
Il condominio impugnava la sentenza di primo grado evidenziando che nel giudizio parallelo relativo alla delibera di riparto delle spese di manutenzione straordinaria e di rifacimento delle facciate esterne dell’edificio, quest’ultime erano state considerate di proprietà comune di tutti i condòmini perché elementi strutturali e portanti del manufatto, essenziali per la stabilità e la sicurezza del fabbricato. Quindi, la Corte d’Appello accoglieva il ricorso evidenziando che, anche nel caso in analisi, le spese relative ai danni dovevano essere suddivise tra i condòmini sulla base dei millesimi di proprietà, tanto più che il risarcimento di un danno è ontologicamente ripartito secondo le tabelle millesimali.
Tale conclusione veniva confermata anche dalla Cassazione, la quale precisava che ai fini della valutazione di condominialità dei beni, vi è identità tra muri maestri e muri perimetrali anche nel caso in cui quest’ultimi “si trovano in corrispondenza dei piani di proprietà singola ed esclusiva e quando sono collocati in posizione, avanzata o arretrata, non coincidente con il perimetro esterno dei muri perimetrali esistenti in corrispondenza degli altri piani, come normalmente si verifica per i piani attici” (Cfr. Cass. 10 maggio 2018 n. 11288, e in senso conforme Cass. n. 839 del 1978).
Ne consegue che le spese relative ai danni da infiltrazioni derivanti dai muri perimetrali devono essere ripartite tra tutti i condòmini, compreso quello del pino terra.