La delibera che autorizza i condòmini possessori di un garage nel cortile condominiale a parcheggiare l’eventuale seconda auto davanti al proprio box è legittima. Inutile l’impugnazione di una condominia. Vediamo perché in questa sentenza del tribunale di Vicenza.
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TRIBUNALE DI VICENZA
Sez. civ., sent. 27.5.2015
n. 984
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Con ricorso ex art. 1137 c.c. T.B., premesso di essere proprietaria di un appartamento nel Condominio …, ha impugnato la delibera adottata dall’assemblea dei condòmini in data 26.3.2008 con la quale è stata approvata la modifica dell’articolo 2 del regolamento condominiale, prevedendo la facoltà per i condòmini e gli inquilini di parcheggiare con la loro seconda autovettura davanti o in prossimità dei propri garage, ma comunque in modo tale da permettere il transito agli altri e senza che questo comporti il mutamento della destinazione del bene comune.
(omissis)
Sostiene in secondo luogo T.B. che la delibera del 26.3.2008 sia stata assunta in violazione dell’art. 1120, II comma c.c. (oggi 1120, III comma) a mente del quale sono vietate le innovazioni che possono recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell’edificio inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino.
In particolare T.B. sostiene che la presenza di veicoli in sosta nell’area prospiciente i garage possa compromettere la tempestività e l’efficacia di eventuali interventi di soccorso, ovvero l’accesso ed il transito di mezzi quali ambulanze o veicoli dei vigili del fuoco.
Il pregiudizio prospettato dall’attrice non sussiste.
Come si evince dalla planimetria allegata alla delibera del 26.3.2008, il restringimento della corsia di accesso ai box di proprietà dei condòmini è tale da lasciare, nel punto più stretto, uno spazio libero per il passaggio di 2,95 metri. Trattasi di uno spazio più che sufficiente al transito di un’ambulanza ed anche di un mezzo dei vigili del fuoco di medie dimensioni, sicché anche sotto questo profilo l’impugnazione proposta deve essere disattesa.
Sostiene ancora T.B. che la modifica regolamentare introdotta dalla delibera del 26.3.2008 sia illegittima in quanto non supportata dal necessario consenso unanime dei condòmini.
Evidenzia in proposito che il parcheggio consentito nell’area comune comporta una pesante limitazione al libero ed agevole passaggio dei veicoli nell’area medesima, con conseguente considerevole aumento di rischio di sinistri e/o danneggiamenti e determina una alterazione della misura del godimento dello spazio comune a vantaggio di alcuni condòmini ed in pregiudizio di altri. Anche tale doglianza non può essere condivisa.
La delibera impugnata consente ai condòmini di parcheggiare la seconda auto davanti o in prossimità dei propri garage all’interno di un’area comune la cui originaria destinazione era già quella di transito, manovra e sosta per operazioni di carico e scarico.
La delibera in esame, senza riconoscere diritti reali ai singoli condòmini, ha quindi semplicemente introdotto una ulteriore modalità di utilizzo dello spazio comune, consentendo ai condòmini di parcheggiare le loro auto nelle aree individuate nella già citata planimetria.
Tale facoltà non limita in maniera apprezzabile il libero ed agevole passaggio dei veicoli, posto che, per quanto già detto, lo spazio disponibile per il transito è più che sufficiente a tal fine e che le difficoltà evidenziate dall’attrice sono prospettate in termini ipotetici ed astratti.
D’altro canto va anche evidenziato come i rapporti condominiali debbano essere informati al principio della solidarietà che richiede un costante equilibrio tra le esigenze e gli interessi di tutti i partecipanti alla comunione (sul punto si veda Cassazione n. 8808/2003).
La delibera oggetto dell’odierna impugnazione non prevede una facoltà di sosta incondizionata all’interno dell’area comune, ma individua in maniera precisa e dettagliata le zone che possono essere occupate a tal fine. L’esigenza dei condòmini di ricoverare le auto all’interno degli spazi condominiali risulta quindi adeguatamente contemperata con l’esigenza, anch’essa meritevole di tutela, di transitare con l’auto nell’area comune, senza incontrare eccessive difficoltà e disagi.
La delibera neppure crea disparità di trattamento tra i condòmini, posto che la facoltà di parcheggiare la seconda auto davanti al proprio box è stata riconosciuta a tutti i condòmini e, quindi, anche alla ricorrente.
Se poi quest’ultima si è opposta alla regolamentazione dell’uso della cosa comune voluta dalla maggioranza e non ha richiesto la individuazione di uno spazio davanti al garage di sua proprietà, ciò non significa certo che la delibera abbia introdotto una disparità di trattamento nel godimento della cosa comune.
Deve pertanto concludersi che la delibera in esame rientri tra quelle per le quali l’art. 1136 c.c. prevede il voto favorevole della maggioranza dei condòmini, rappresentanti almeno la metà del valore dell’edificio.
Da ultimo T.B. sostiene che la delibera del 26.3.2008 sia stata assunta in violazione dell’art. 1102 c.c., in quanto comporta mutamento della destinazione del bene comune e dell’art. 6 del regolamento condominiale, poiché lesiva del diritto acquisito da essa ricorrente di utilizzare l’area comune per il transito e la manovra dei veicoli. Anche tali affermazioni non possono essere condivise.
La facoltà riconosciuta ai condòmini di utilizzare per il parcheggio alcune porzioni dell’area de qua, non impedisce il transito e la manovra dei veicoli e, quindi, l’utilizzo del bene secondo le precedenti modalità. La delibera non modifica la destinazione del bene comune e, tanto meno lede diritti acquisiti dei singoli condòmini.
Le domande proposte da T.B. vanno pertanto rigettate. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando tra le parti, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta la domanda;
b) condanna l’attrice a rifondere alla controparte le spese di lite che liquida in euro 7.254 a titolo di compensi, oltre spese generali ex art. 2 DM Giustizia n. 55/2014, Iva e Cpa.