[A cura di: Corrado Sforza Fogliani – pres. Centro studi Confedilizia] In materia di revoca giudiziale dell’amministratore, l’art. 1129 cod. civ., così come riscritto dalla legge di riforma (l. n. 220/2012) prevede, all’undicesimo comma, che tale tipo di revoca possa essere disposta, fra l’altro, anche “in caso di gravi irregolarità”. Il che impone di chiarire se, allo scopo, sia sufficiente il verificarsi di una singola grave irregolarità ovvero ne occorrano più d’una.
Al riguardo il predetto art. 1129 cod. civ. non dà particolari indicazioni limitandosi ad aggiungere, al successivo dodicesimo comma, che “costituiscono, tra le altre, gravi irregolarità” alcune particolari condotte tenute dall’amministratore che la stessa disposizione individua ed elenca in otto punti.
Per risolvere la questione conviene, allora, prendere l’avvio dalla previgente formulazione dell’art. 1129 cod. civ. e, segnatamente, dal suo terzo comma, il quale prevedeva che l’amministratore potesse essere revocato dall’autorità giudiziaria ove, in particolare, vi fossero fondati motivi di “gravi irregolarità”. La disposizione in parola, infatti, contenendo anch’essa l’espressione “gravi irregolarità”, può rappresentare senz’altro la chiave per comprendere correttamente l’attuale previsione. E ciò, naturalmente, attraverso l’interpretazione che di essa giudici ed interpreti hanno fornito nel tempo.
Ebbene, dall’esame della giurisprudenza, emerge che è sufficiente il verificarsi di una singola grave irregolarità per ritenere compromesso il rapporto di fiducia tra condòmini ed amministratore e per giustificare, di conseguenza, la revoca di quest’ultimo. Si veda in tal senso, a titolo esemplificativo, la pronuncia del Tribunale di Salerno (datata 3.5.2011), che ha qualificato come una grave irregolarità, tale da comportare la revoca dell’amministratore, la mancata apertura ed utilizzazione di un conto corrente intestato al condominio; oppure si veda la decisione della Corte di appello di Genova (datata 5.4.1991) da cui si desume la revocabilità dell’amministratore che abbia, con riguardo alla convocazione di un’assemblea, ostacolato volontariamente l’informazione di tutti i condòmini in relazione all’indizione della stessa.