Tra i compiti dell’amministratore di condominio c’è anche quello di custodire la documentazione del condominio. Purtroppo, soprattutto con l’acquisizione di condomìni datati, capita di accorgersi che gli impianti installati nelle parti comuni condominiali siano sprovvisti della relativa documentazione cartacea.
Tale documentazione, dovrebbe essere inserita e conservata all’interno del “Registro Anagrafe Sicurezza”, che ogni condominio deve avere. L’art. 1130 c.c. specifica al comma 6 che l’amministratore deve curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensivo del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni data relativo alle condizioni di sicurezza delle parti comuni dell’edificio.
In mancanza o di incompleta dichiarazione di conformità, l’impianto installato risulta essere non conforme alla regola dell’arte, ed il proprietario dell’impianto rischierebbe una sanzione pecuniaria qualora:
La normativa di riferimento per gli impianti è contenuta all’interno del Decreto Ministeriale n.37 del 22 gennaio 2008 “Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici” che andò ad abrogare la precedente normativa, la Legge 46 del 5 marzo 1990.
Il decreto in questione definisce le caratteristiche che devono possedere le imprese abilitate a realizzare, trasformare ed ampliare gli impianti in questione (art. 3), definisce i requisiti tecnico-professionali che il responsabile tecnico deve possedere (art.4) e quando sia necessario il progetto redatto da un professionista abilitato ed iscritto al proprio albo di appartenenza (art.5).
Il Decreto Ministeriale 37/08 riguarda nello specifico i seguenti impianti (art.1):
È possibile affermare, in tutta tranquillità, che qualsiasi impianto presente all’interno del condominio deve essere conforme al decreto ministeriale di cui sopra e pertanto l’impresa installatrice deve rilasciare apposita Dichiarazione di Conformità in caso di nuova realizzazione, trasformazione o ampliamento di un impianto rientrante nell’art.1.
A conclusione dei lavori, dopo aver effettuato le opportune verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità (c.d. collaudo tecnico), l’impresa installatrice rilascia al committente, la dichiarazione di conformità.
Allegati sempre obbligatori
Analizzando il Decreto Ministeriale 37/08, all’art.7 – Dichiarazione di Conformità, troviamo:
“Di tale dichiarazione fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, nonché il progetto di cui all’articolo 5”.
Per cui, non basta che l’impresa installatrice consegni al committente o all’amministratore il modulo prestampato compilato e la visura camerale, ma è necessario nonché obbligatorio, che rilasci anche gli opportuni allegati, poiché sono parte integrante della stessa dichiarazione.
Proprio su questo aspetto ha dato il suo parere l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rieti:
“Da tempo gli allegati sono stati trascurati e la Dichiarazione di Conformità è spesso associata al solo primo foglio, si può affermare definitivamente che solo il primo foglio senza allegati non rappresenta la dichiarazione di conformità”. (Linea Guida – Dichiarazione di Conformità, 2015).
Il progetto
Il progetto degli impianti deve essere elaborato secondo la regola dell’arte, deve essere conforme alla vigente normativa tecnica e alle indicazioni delle guide e alle norme dell’UNI, del CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano) o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell’Unione Europea.
Il progetto, di norma, deve contenere almeno una relazione tecnica descrittiva, gli schemi dell’impianto ed i disegni planimetrici. A titolo di esempio, per gli impianti elettrici, il progetto deve essere redatto secondo quanto richiesto dalla norma CEI 0-2 “Guida per la definizione delladocumentazione di progetto degliimpianti elettrici”.
In caso di variazioni in corso d’opera, è opportuno integrare il progetto iniziale con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti, alle quali l’impresa installatrice dovrà fare riferimento nella dichiarazione di conformità.
Nel caso in cui il progetto sia redatto dal Responsabile Tecnico dell’impresa installatrice, l’elaborato tecnico deve essere costituito “almeno” dallo schema dell’impianto da realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell’opera da eseguire.
Tipologia dei materiali utilizzati
Il documento relativo alla tipologia dei materiali utilizzati deve contenere l’elenco di tutti i materiali e/o componenti utilizzati, con riferimenti a marchi, modelli, certificati di prova rilasciati da eventuali istituti autorizzati.
Fino ad un po’ di tempo fa, venivano anche allegate le schede tecniche dei materiali utilizzati, ormai è diventata una rarità, ma non sarebbe male farsele allegare, soprattutto quando certi prodotti o componenti risultassero in futuro non più commercializzabili.
Dichiarazione di Rispondenza: quando è possibile usarla?
Il Decreto Ministeriale 37/08 ha anche introdotto la possibilità di avere una Dichiarazione di Rispondenza (c.d. DIRI), in tal caso è l’art.7 ad introdurre tale documento:
“Nel caso in cui la dichiarazione di conformità prevista dal presente articolo, salvo quanto previsto all’articolo 15, non sia stata prodotta o non sia più reperibile, tale atto è sostituito – per gli impianti eseguiti prima dell’entrata in vigore del presente decreto – da una dichiarazione di rispondenza, resa da un professionista iscritto all’albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, sotto personale responsabilità, in esito a sopralluogo ed accertamenti, ovvero, per gli impianti non ricadenti nel campo di applicazione dell’articolo 5, comma 2, da un soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di un’impresa abilitata di cui all’articolo 3, operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione”.
Pertanto, se l’impianto è stato realizzato prima del 13 marzo 1990 (data di entrata in vigore ex L.46/90) e non è più possibile recuperare la Dichiarazione di Conformità, è necessario far redigere la Dichiarazione di Rispondenza.
La Dichiarazione di Rispondenza può essere firmata da:
A differenza della Dichiarazione di Conformità, per quanto riguarda la Dichiarazione di Rispondenza non esiste un modello ministeriale, per cui può essere redatto in vari modelli non vincolanti.
Chi redige la dichiarazione di rispondenza, dovrà avere cura di dichiarare che l’impianto è rispondente a quanto previsto dall’art.7 del D.M. 37 del 22 gennaio 2008, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l’edificio, dovrà indicare che è stata seguita la legislazione e la normativa tecnica applicabile ed allegare il report delle verifiche eseguite durante il sopralluogo. Anche per questo tipo di certificazione è necessario produrre gli schemi degli impianti ed i disegni planimetrici.
E se manca la Dichiarazione di Conformità di un impianto realizzato successivamente all’entrata in vigore del DM 37/08?
All’art. 11 del suddetto decreto, l’impresa installatrice ha l’obbligo di depositare entro 30 giorni dal termine dei lavori, presso lo Sportello Unico per l’Edilizia del comune dove ha sede l’impianto realizzato, la dichiarazione di conformità comprensivo di progetto.
Inoltre, come specificato all’art. 9, il certificato di agibilità viene rilasciato dalle autorità competenti previa acquisizione della dichiarazione di conformità e del certificato di collaudo degli impianti installati.
Quindi, sarà possibile recuperare tale documentazione facendo apposita richiesta all’ufficio di competenza.