[A cura di: dott. Andrea Tolomelli – pres. AbiConf] Spesso nelle assemblee di condominio si pongono i più diversi problemi per la deliberazione e la ripartizione delle spese tra i condomini che ovviamente non trovano esplicito riferimento nell’ambito del dettato codicistico. Così, si dovrà far riferimento all’interpretazione dei disposti normativi cercandoli di adattare ai casi concreti.
Nel caso di specie, a proposito dei sistemi dissuasori per volatili questi rappresentano un intervento di modifica delle parti comuni – tetti e cornicioni – volti ad evitare l’appoggio dei volatili ed a contrastare le conseguenti problematiche igieniche causate dai loro escrementi.
Pertanto, soggiace il riferimento all’articolo 1123 c.c., primo comma, a mente del quale, le spese necessarie per la conservazione ed il godimento delle parti comuni dell’edificio e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condòmini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione.
Il nuovo articolo 1120 secondo comma c.c. introduce, poi, nel nostro ordinamento la figura di opere formalmente innovative ma deliberate con la maggioranza ordinaria di cui all’articolo 1136 secondo comma c.c. in considerazione dello scopo “socialmente meritevole” delle stesse; tra le quali figurano le opere e gli interventi volti a garantire la salubrità degli edifici. Così, ben potrà farsi riferimento per la delibera d’installazione di sistemi antivolatili sul coperto comune alla maggioranza deliberativa di cui all’articolo 1136, secondo comma c.c.: maggioranza degli intervenuti all’assemblea che rappresenti almeno la metà del valore dell’edificio. Opere che andranno poi suddivise per millesimi generali ex art. 1123 c.c., 1° comma.
Sul punto, in giurisprudenza a conferma il Tribunale di Bolzano con la sentenza n° 198 del 13 febbraio 2018, ha affermato che, l’installazione dei dissuasori può essere catalogata tra le innovazioni volte a migliorare la sicurezza e la salubrità dell’intero edificio e degli impianti ex art. 1120 2° comma c.c. con conseguente riferimento all’articolo 1136, secondo comma, per quanto alla delibera di maggioranza dei condòmini.