[A cura di: Corrado Sforza Fogliani – pres. Centro studi Confedilizia] La Cassazione si è pronunciata, per la prima volta in assoluto, sul rendiconto condominiale ed i suoi contenuti, come previsti dalla legge di riforma del 2012. Ed ha stabilito che esso deve, a pena di annullabilità, essere composto di tutti gli elementi richiesti (registro di contabilità, riepilogo finanziario, nota sintetica esplicativa della gestione “con indicazione, anche, dei rapporti in corso e delle questioni pendenti”). In precedenza, in argomento si erano finora espressi solo giudici di merito, con netta prevalenza dell’orientamento sancito ora dalla Corte suprema.
La stessa (presidente D’Ascola, giudice relatore Scarpa) ha spiegato, nella sua ordinanza, che la normativa “persegue lo scopo di soddisfare l’interesse del condomino ad una concreta conoscenza dei reali elementi contabili recati dal bilancio, in modo da dissipare le insufficienze, le incertezze e le carenze di chiarezza in ordine ai dati del conto, e così consentire in assemblea l’espressione di un voto cosciente e meditato”.
Quando il rendiconto manchi anche di uno solo dei documenti indicati (“parti inscindibili di esso”), ed i condòmini “non risultino perciò informati sulla reale situazione patrimoniale del condominio quanto ad entrate, spese e fondi disponibili”, la delibera di approvazione dello stesso risulta “annullabile”, e questo – ecco un’altra importante precisazione – “indipendentemente dal possibile esercizio del concorrente diritto spettante ai partecipanti (al condominio, quindi ai condòmini) di prendere visione ed estrarre copia dei documenti giustificativi di spesa”.
In materia resta da dire che l’assemblea di condominio (con la maggioranza prevista per la nomina dell’amministratore) può nominare un revisore che verifichi la contabilità del condominio e la cui spesa deve essere ripartita sulla base dei millesimi di proprietà. È anche da aggiungersi che la Confedilizia (insieme ad Agiai, Coram e Gesticond) ha predisposto un modello tipo di rendiconto, conforme alle vigenti disposizioni e di cui s’è detto.
Lo stesso deve naturalmente essere adattato alle esigenze e alla concreta fattispecie del condominio per il quale viene utilizzato.