[A cura di: avvocato Davide Natale, Consiglio Nazionale ALAC – www.alac.it] Non servono requisiti e titoli per lo svolgimento dell’incarico di amministratore ad acta, nominato dal tribunale adito in volontaria giurisdizione, cui sarebbe possibile anche liquidare spese e competenze. È quanto ha deciso il Collegio del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, mutando due consolidati orientamenti con un unico provvedimento, costituito dal decreto del 25.07.2018.
Esaminiamo il primo. La citata autorità giudiziaria, a seguito dell’eccezione mossa da un condomino costituito nel procedimento di nomina – adottato tra l’altro inaudita altera parte – di un amministratore non in possesso di requisiti e titoli per l’accettazione e lo svolgimento dell’incarico, ha deciso che non necessitano elementi abilitativi per un amministratore condominiale nominato dall’Autorità Giudiziaria per un incarico ad acta ex art. 1105, co 4° c.c..
Il Tribunale sammaritano, difatti, ha ritenuto che “l’amministratore ad acta, in quanto chiamato a provvedere all’esecuzione di singoli atti, non debba avere i requisiti richiesti per l’amministratore di condominio”.
Quivi di seguito lo sviluppo del procedimento.
Un titolare del diritto di proprietà esclusiva su unità immobiliare facente parte di un edificio in condominio, in assenza dei presupposti (meno di nove condòmini) di nomina di un amministratore per la gestione dell’esercizio finanziario ordinario, rappresentava all’Autorità Giudiziaria la necessità di esecuzione di alcune opere e di espletamento di alcuni adempimenti per il godimento delle parti comuni; rappresentava, altresì, l’inerzia della compagine condominiale, seppur regolarmente invitata all’adozione di una delibera; chiedeva, infine, di surrogarsi alla volontà assembleare con l’ordine di adempimento conferendo incarico ad un terzo per l’attuazione.
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, nominava inaudita altera parte un professionista (commercialista) iscritto all’Albo degli esercenti la sua professione, conferendogli l’incarico di amministratore ad acta. L’Autorità Giudiziaria conferiva detto incarico, senza valutare la sussistenza di requisiti e titoli per il relativo svolgimento.
All’udienza fissata per la comparizione delle parti un condomino costituito nel procedimento eccepiva che il nominato non dotato dei requisiti e dei titoli ex art. 71 bis disp. att. c.c. ed ex D.M. 13.08.2014 n°140, cosicché nell’eventuale ipotesi il professionista dichiarasse di non esserne in possesso, l’Autorità Giudiziaria avrebbe comunque dovuto provvedere con la sua sostituzione. Nonostante la prova dell’eccezione formulata dal condomino costituitosi, il Tribunale confermava il suo provvedimento, motivando come sopra riportato.
L’art. 1139 c.c. rubricato Rinvio alle norme sulla comunione testé recita: “Per quanto non è espressamente previsto da questo capo si osservano le norme sulla comunione in generale”.
In virtù del rinvio generale alle norme sulla comunione, operato dall’art. 1139 c.c., per tutto ciò che non è espressamente regolato dal capo relativo alle norme sul condominio negli edifici, come nel caso della nomina giudiziale dell’amministratore, risulta applicabile il comma 4 dell’art. 1105, per il quale, «se non si prendono i provvedimenti necessari per l’amministrazione della cosa comune o non si forma una maggioranza, ovvero se la deliberazione adottata non viene eseguita, ciascun partecipante può ricorrere all’autorità giudiziaria. Questa provvede in camera di consiglio e può anche nominare un amministratore».
Per poter ottenere la nomina da parte del Tribunale, l’amministratore designato ex art. 1105 co 4° c.c. deve comunque possedere i requisiti di onorabilità e formazione previsti dall’art. 71 disp. att. c.c., atteso che è deputato a svolgere attività nell’interesse di condòmini e non di comunisti.
Non v’è dubbio, quindi, che i requisiti ed i titoli richiesti dall’art. 71 bis disp. att. c.c. (onorabilità e di formazione) – a pena di nullità – per la nomina dell’amministratore di condominio in assemblea, devono essere posseduti anche dagli amministratori condominiali nominati dal Tribunale, quand’anche per incarichi ad acta. Se così non fosse, l’Autorità Giudiziaria legittimerebbe “l’illegittimità” con l’adozione di nomine prive dei presupposti essenziali previsti dalla legge, per violazione sia della norma introdotta dalla legge 11.12.2012 n. 220, sia della disposizione introdotta dal D.M. 13.08.2014 n. 140.
Il provvedimento della citata autorità giudiziaria – sicuramente dal contenuto non condivisibile – è stato adottato anche in violazione del decreto emesso dal Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 09.10.2013 [su istanza della A.L.A.C. casertana (precursore, sotto questo aspetto) del 09.07.2013], con il quale è stata disposta la formazione di un elenco dei professionisti, che in possesso dei requisiti previsti dalla legge, si mettono a disposizione dell’Autorità per le nomine derivanti dai ricorsi ex art. 1129 c.c. e 1105 c.c..
Come anticipato, il Tribunale sammaritano ha anche mutato l’orientamento consolidato secondo cui il provvedimento di nomina non può contenere alcuna statuizione in ordine alla liquidazione dell’eventuale compenso spettante all’amministratore giudiziario.
Detto orientamento è partito dalla Corte di Appello di Lecce con un’ordinanza del 03.05.1995, secondo cui “L’amministratore giudiziario di un condominio è un mandatario dei condòmini partecipanti alla comunione e pertanto il compenso che spetta allo stesso, qualora non sia stato preventivamente concordato tra le parti, deve essere determinato in sede contenziosa e non può, quindi, essere liquidato dal giudice che ha provveduto alla nomina a norma dell’art. 1129, comma 1, cod. civ.”.
La Corte Suprema, con una pronuncia (Corte di Cassazione, sent. n. 21966 del 21 settembre 2017) ha ribadito che l’amministratore nominato dal Tribunale, in sostituzione dell’assemblea che non vi provvede, a seguito del ricorso di uno o più partecipanti al condominio, non riveste la qualità di ausiliario del giudice, né muta la propria posizione rispetto ai condòmini, con i quali instaura, benché designato dal magistrato, un rapporto di mandato, sicché lo stesso deve rendere conto del proprio operato soltanto all’assemblea e la determinazione del suo compenso rimane regolata dall’art. 1709 c.c..
Il Collegio di detto Tribunale (sempre con il decreto del 25.07.2018), invece, riteneva “di dovere invitare l’amministratore ad acta a depositare autonoma istanza di liquidazione con annessa nota delle spese sostenute e dovere disporre, a titolo di acconto, in favore dell’amministratore stesso l’importo di euro 800 a carico di tutte le parti, in solido tra loro”.
Rimarrà la perplessità di una tale diversa visione di opinione espressa dal Tribunale sammaritano rispetto ai consolidati orientamenti giurisprudenziali, fatti propri anche dalla dottrina, considerato che il provvedimento non è stato reclamato.