A Cura di Andrea Tolomelli Presidente ABICONF
Dall’entrata in vigore della legge 220/2012, cioè il 18 giugno 2013, di tempo ne è passato però, la legge di riforma dell’Istituto del Condominio non è ancora stata ben compresa ed attuata in certe sue parti.
Così è per il terzo registro citato dall’articolo 1136 c.c., al n° 7, ovverosia per il “Registro di nomina e revoca dell’Amministratore”. A norma del suddetto disposto, in tale registro sono annotate in ordine cronologico le date della nomina e della revoca di ciascun Amministratore di Condominio, nonché gli estremi del decreto in caso di provvedimento giudiziale. Trattasi, per l’appunto, di uno dei quattro registri previsti nella legge di riforma a cura e custodia dell’Amministratore di Condominio e di libera consultazione dei condomini alle ore e nel luogo che l’Amministratore dovrà indicare all’atto della nomina e del suo rinnovo ai sensi dell’articolo 1129 c.c. comma secondo. Tale Registro dovrà opportunamente essere compilato e aggiornato dell’Amministratore uscente con l’annotazione degli estremi del nuovo Amministratore.
Anche in tale previsione si conferma l’indicazione del Legislatore riformatore affinché la fase della nomina del nuovo Amministratore e del successivo passaggio delle consegne siano puntualmente seguite dall’Amministratore uscente; il quale avrà anche l’onere di invitare i condomini a fornirgli il preventivo del nuovo Amministratore per la corretta allegazione al registro verbali assembleari affinché si possano così evidenziare ed annotare correttamente i dati anagrafico professionali del nuovo Amministratore e le condizioni economiche d’incarico ai sensi dell’articolo 1129 c.c. commi secondo e quattordicesimo. Va ricordato, infatti, che, ai sensi dell’ottavo comma dell’articolo 1129 c.c., l’Assemblea dei condomini convocata per la revoca dell’incarico o le dimissioni dell’Amministratore deve deliberare in ordine alla nomina del nuovo Amministratore, in maniera da non lasciare il Condominio senza un Amministratore eletto.
Fin da subito tale documento ha destato indifferenza e scetticismo da parte dei commentatori ed operatori che non ne hanno appieno compreso la necessità trovandolo inutile rispetto al registro verbali assembleare. La sua funzione è però opportunamente e volutamente circoscritta dalla norma nel riportare cronologicamente gli estremi degli amministratori succedutisi e dunque è il documento individuato dal Legislatore riformatore per documentare il passaggio dei poteri al nuovo Amministratore rispetto ai terzi quali banche, uffici dell’anagrafe fiscale e fornitori, nel pieno rispetto della privacy. Purtroppo, anacronisticamente e non correttamente, viene ancora richiesto dai suddetti uffici all’Amministratore copia del verbale assembleare con un indubbio rischio di violazione della privacy attraverso la divulgazione a terzi di annotazioni contenute nell’ambito del verbale di nomina e non strettamente pertinenti. Si pensi ad esempio ai casi ove la revoca avviene per addotti gravi motivi imputati dai condomini all’Amministratore uscente e semmai da questo contestati e non ancora accertati giudizialmente; la divulgazione di tali circostanze potrebbe anche costituire reato ed essere fonte di danno per il professionista rimosso.