[A cura di: Antonietta Strada – mediatore civile] Chi intende impugnare la delibera dell’assemblea di condominio deve esperire la mediazione entro un termine stabilito, a pena di decadenza. Per impugnare una delibera condominiale, il condomino deve preliminarmente promuovere, a pena di decadenza, la mediazione civile entro 30 giorni dalla delibera e, se assente, dalla comunicazione della delibera stessa.
Gli effetti impeditivi della decadenza sono collegati alla comunicazione della domanda di mediazione alle parti e non al mero deposito dell’istanza presso l’Organismo di mediazione prescelto.
Tale principio è stato ribadito dal Tribunale di Savona che, con sentenza del 2 marzo 2017, ha esaminato il caso in cui un condomino ha provveduto al deposito dell’istanza di mediazione presso un Organismo di mediazione il trentesimo giorno dalla data di avvenuta comunicazione del verbale assembleare. L’istanza di mediazione è stata comunicata al condominio convenuto dopo ulteriori 16 giorni. Il Tribunale ha stabilito l’avvenuta decadenza del condomino attore, richiamando il combinato disposto del secondo comma dell’art.1137 c.c. (“contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio, ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l’autorità giudiziaria chiedendone l’annullamento nel termine perentorio di 30 giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data della comunicazione per gli assenti”), dell’art. 71 quater Disposizioni di attuazione c.c (“per controversie in materia di condominio, ai sensi dell’art.5 comma 1 D.Lvo 28/2010, si intendono quelle derivanti dalla violazione o dall’errata applicazione delle disposizioni del libro III, titolo VII, capo II, del codice e degli articoli da 61 a 72 delle presenti disposizioni per l’attuazione del codice”) e del comma 6 art.5 D.Lvo 28/2010 (“Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale… presso la segreteria dell’Organismo”).
Il dettato della legge, dice il Giudice, “è dunque chiaro nel collegare gli effetti impeditivi della decadenza, alla comunicazione della domanda di mediazione alle parti, e non già al mero deposito della domanda di mediazione presso l’Organismo”.
Al fine di consentire il rispetto del termine, l’art. 5 comma 6 D.Lvo 28/2010 prevede che la domanda di mediazione possa essere comunicata direttamente alla controparte “anche a cura della parte istante”, onde evitare che lo stesso possa essere pregiudicato da tempistiche dell’Organismo di mediazione.
Attese le pericolose decadenze in cui è possibile incorrere, è consigliabile, a parere di chi scrive, rivolgersi sempre ad Organismi seri e scrupolosi e sollecitare, in ogni caso, la segreteria circa le tempistiche di comunicazione dell’istanza di mediazione alla parte invitata oppure chiedere, se si è al limite della decadenza, di occuparsene personalmente.