A cura di ANDREA TOLOMELLI Presidente ABICONF
L’installazione di ascensore in Condominio, se d’interesse collettivo, può configurarsi come un’innovazione volta all’abbattimento delle barriere architettoniche e di conseguenza potrebbe essere deliberata con la maggioranza richiamata dall’articolo 1120, secondo comma, n° 2 ove l’installazione comporti l’eliminazione di barriere architettoniche, come stabilito dall’articolo 2 della legge 13/89 emendato dalla legge 220/2012 di riforma dell’Istituto del Condominio.
Nel medesimo articolo 2, a seguito del recente decreto legge 76/2020 – decreto semplificazioni – convertito nella legge 120/2020, è espressamente previsto che, le innovazioni volte all’abbattimento delle barriere architettoniche non possono in alcun caso assumere il carattere voluttuario ai sensi del 1121 codice civile.
Di conseguenza, l’installazione potrebbe essere deliberata con il voto favorevole della maggioranza dei condomini che rappresenti almeno la metà del valore dell’edificio.
La spesa d’installazione di un ascensore ex novo, riguardando un’innovazione dovrà essere ripartita tra tutti i condomini per millesimi generali ex art. 1123 c.c., come chiarito dalla Corte di Cassazione del 12 settembre 2018 N° 22157.
Non potranno essere chiamati al pagamento dell’opera quei condomini privi di un’effettiva possibilità di utilizzo dell’impianto. Dal nuovo testo dell’articolo 2 della legge 13/89,essendo prevista solo l’esclusione dell’eventuale censura per le innovazioni voluttuarie ex art. 1121, ma non per quelle gravose, pare ancora potersi ammettere l’esclusione del singolo dalla partecipazione alle spese deliberate dalla maggioranza ove provi la gravosità dell’opera.
A tal proposito ricordo che,come affermato da una remota sentenza della Corte di Cassazione del 18 gennaio 1984, la N°428, la condizione della gravosità può essere addotta solo con riferimento oggettivo alle condizioni e alla importanza dell’edificio, integrando la relativa valutazione un accertamento di fatto devoluto al giudice del merito.
Condizione per l’applicazione del suddetto quadro normativo è l’abbattimento delle barriere architettoniche.
A tal proposito, è interessante riportare l’espressione sella Corte di Cassazione che ammette il superamento delle barriere architettoniche anche per l’impianto che non arrivi al piano ma raggiunga il c.d. mezzanino. Così la Corte di Cassazione nella sentenza n° 15021 del 31 maggio 2019 ha ritenuto che: “l’ascensore che non conducedirettamente ai pianerottoli in corrispondenza dei singoli appartamenti e che, per giungere alle unità abitative, renda necessario percorrere un’ulteriore rampa di scala non viola il senso e lo spirito della legge in tema di barriere architettoniche, poiché, pur in presenza di talune difformità rispetto alle prescrizioni tecniche di cui al d.m. n. 236/1989 non pregiudica l’utilizzo dell’ascensore e la sua funzione di agevolare l’accesso alle porzioni esclusive”.
La decisione d’installare un impianto ascensore potrebbe anche riguardare la volontà di uno o di un gruppo di condomini determinato all’opera ed in tal caso soccorrerebbe il disposto dell’articolo 1102 c.c. (vedi Cassazione Civile del 5 dicembre 2018 N° 31462).
L’Assemblea dei condomini non sarebbe in quest’ultimo caso chiamata a deliberare l’opera ma piuttosto ad esprimersi in ordine all’iniziativa dei singoli. Si ritiene che, l’espressione assembleare dovrebbe essere sempre assunta con la maggioranza dei condomini che rappresenti almeno la metà del valore dell’edifico (1136, 2° comma c.c.)ma in questo caso riferendosi al quorum delle liti attive e passive richiamato dall’articolo 1136 quarto comma.
Dal punto di vista fiscale l’installazione di un impianto ascensore può dar diritto all’agevolazione delle ristrutturazioni edilizie ora del 50% con possibilità di cessione del credito o sconto in fattura.
Potrebbe anche rappresentare un intervento “trainato” innanzi ad opere che danno diritto ad usufruire dell’agevolazione del Superbonus 110% come previsto dal comma 2 dell’articolo 119 del dl rilanciorivisto dalla legge di bilancio 2021. Difatti, a norma di tale disposto l’aliquota prevista dal comma 1 si applica a tutti quegli interventi previsti dall’articolo 16 – bis comma 1 lettera e) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n° 917 (finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori, montacarichi, …..adatto a favorire la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap in situazioni di gravità , ai sensi dell’articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n° 104) anche ove effettuati a favore di persone di età superiore a settantacinque anni.