[A cura di: dott.ssa Silvia Zanetta] La bacheca condominiale è uno spazio solitamente collocato nell’androne o nelle scale del condominio, in cui l’amministratore o i singoli condomini appendono le comunicazioni relative alla vita del condominio. L’installazione della bacheca viene decisa dall’assemblea, oppure dal regolamento contrattuale, predisposto dal costruttore, dell’edificio. Spetta poi all’amministratore il compito di mantenerla e gestirla.
La bacheca svolge la funzione di comunicazione e di informazione di tutti i dati relativi all’immobile che rivestano una qualche importanza sia per i condòmini che per i conduttori e i terzi.
In primo luogo, una volta nominato, l’amministratore ha il compito di comunicare i propri dati sulla bacheca e in particolare i dati anagrafici e professionali (indirizzo della sede, contatti telefonici e mail). Nel caso in cui il condominio sia gestito da una società, dovranno essere forniti i dati di quest’ultima.
L’amministratore deve poi fornire una serie di informazioni generali necessarie per la corretta gestione del condominio. A titolo esemplificativo, deve indicare:
Possono essere apposte in bacheca anche le convocazioni delle assemblee, solo nel caso in cui la relativa comunicazione sia stata preventivamente notificata a tutti i condòmini. Ci si chiede, invece, se il rinvio dell’assemblea possa essere comunicato tramite apposizione sulla bacheca.
La Giurisprudenza lo ha negato: il rinvio deve essere comunicato con le stesse forme prescritte per la convocazione. La semplice affissione di avviso sulla bacheca condominiale è causa di invalidità della delibera assembleare (cfr. Tribunale di Milano, sentenza n. 3517/2017).
Questione delicata è se nella bacheca possano essere affisse informazioni relative ai condòmini morosi circa le spese comuni. Si pensi ad esempio alla pulizia delle scale, manutenzione ascensore, servizio di portineria.
Pubblicare il nominativo del condomino indietro coi pagamenti potrebbe avere numerosi effetti contrastanti. Da una parte, indurrebbe il condomino moroso a saldare, e dall’altra avrebbe effetti lesivi per la sua privacy. Inoltre, gli altri condòmini in regola, nel vedere ad esempio un cospicuo numero di morosi, potrebbero essere spinti a non pagare.
La giurisprudenza è pressoché concorde nel ritenere che “l’affissione nella bacheca dell’androne condominiale del dato personale concernente le posizioni di debito del singolo condomino va al di là della giustificata comunicazione dell’informazione ai soggetti interessati nell’ambito della compagine condominiale; tale affissione, infatti, avvenendo in uno spazio accessibile al pubblico, non solo non è necessaria ai fini dell’amministrazione comune, ma, soprattutto, si risolve nella messa a disposizione di quei dati in favore di una serie indeterminata di persone estranee e, quindi, in una indebita diffusione, come tale illecita e fonte di responsabilità civile, ai sensi degli artt. 11 e 15 del codice” (Tribunale di Taranto, sentenza del 29 aprile 2016, e in senso conforme, Cassazione Sezione Civile n.186/2011).
In senso conforme, la Cassazione ha precisato che “la comunicazione contenente i nominativi dei condòmini morosi affissa al portone condominiale, anche in presenza di un effettiva morosità degli stessi condòmini, costituiva una condotta diffamante, non sussistendo alcun interesse da parte dei terzi alla conoscenza di quei fatti, anche se veri” (Cassazione Sezione Civile, sentenza n. 39986/2014).
Sul punto è intervenuto il Garante della Privacy, il quale ha negato la possibilità di pubblicare in bacheca i dati e le generalità dei condòmini morosi e ha escluso la possibilità di comunicare l’entità del debito.
Sulla bacheca non possono essere affisse le sentenze di condanna di una lite vinta dal condominio contro uno dei condòmini, salvo che siano cancellati tutti i dati personali (Tribunale di Salerno, sentenza n. 4478/18). Il rischio è che terzi possano accedere a informazioni sensibili dei condomini.
Non è possibile apporre avvisi aventi ad oggetto dati afferenti alle autovetture dei singoli condòmini. A titolo esemplificativo, si pensi a un avviso del seguente tenore: “L’auto del sig. Tizio, targata XXX è parcheggiata nello spazio comune. Si prega di rimuoverla”.
Sono invece lecite le comunicazioni relative all’uso degli spazi comuni, come ad esempio divieti di giocare a palla, o responsabilità circa i bisogni dei propri animali. Non è consentito riferirsi in modo specifico ad alcuni bambini o ad alcuni proprietari degli animali.
L’amministratore che pubblica le generalità dei morosi compie una violazione della privacy. Gli si può comminare una sanzione amministrativa e una azione di risarcimento dei danni. Ad esempio, il Tribunale di Salerno con sentenza n. 4478/2018 ha condannato in solido l’amministratore e il condominio, in quanto la condotta di pubblicare il nominativo del condomino moroso era stata ritenuta diffamante e in violazione del diritto alla privacy.