[A cura di: Maurizio Zichella – vice presidente nazionale e fondatore dell’Associazione ARCO]
La sentenza della VI sez. civ. relatore A. Scarpa n. 27163 depositata in cancelleria il 16 Novembre annulla la sentenza della Corte d’Apello di Palermo che aveva accolto il ricorso di un condomino il quale chiedeva l’annullamento della delibera per la mancata sottoscrizione del verbale da parte del Presidente dell’Assemblea.
Sul tema si ricorda che la stessa Corte di Cassazione era intervenuta con la sentenza della VI sez.civ. n.11375 del 09/05/2017 affermando il principio secondo il quale l’effetto della sottoscrizione del verbale ad opera del Presidente e del Segretario della riunione è unicamente quello di imprimervi il valore probatorio di scrittura privata con riguardo alla provenienza delle dichiarazioni dei sottoscrittori.
La Corte d’Appello di Palermo partendo da questo principio ha desunto che l’invalidità del verbale di assemblea, non sottoscritto dal presidente, discendesse nel caso in esame dall’essenzialità di tale figura prevista dal Regolamento di Condominio all’art.10 e la mancata sottoscrizione del verbale da parte del presidente rendesse annullabile la delibera stessa.
Nelle motivazioni si legge che né prima e nemmeno dopo la Riforma della 220/2012 esiste una prescrizione legale che imponesse la nomina del presidente dell’assemblea, facendo tale figura riferimento soltanto all’art. 67 comma 2, disp.att.c.c. e tantomeno esiste una prescrizione che impone che le delibere dell’assemblea dei condomini debbano constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. E’ la natura di organo collegiale dell’assemblea condominiale che lascia presumere che essa agisca sotto la direzione del presidente , il quale ne accerta la regolare costituzione , apre e regola la discussione sugli argomenti indicati nell’ordine del giorno , indice la votazione e ne dichiara il risultato.
Partendo da queste considerazioni la sentenza impugnata va cassata, in quanto non può logicamente concludersi che la disposizione regolamentare che obblighi l’assemblea a nominare un presidente comporti di per sé l’automatica annullabilità del verbale comunque redatto sotto la sua direzione e soltanto da questo non sottoscritto.