a cura di Andrea Tolomelli – Presidente ABICONF
Una interessante sentenza della Corte di Cassazione, la N° 22573 del 16 ottobre 2020 afferma che: alle spese di potatura di alberi che insistono sul suolo oggetto di proprietà esclusiva di un solo condomino sono tenuti a contribuire tutti i condomini, allorché si tratti di piante funzionali al decoro dell’intero edificio e la potatura stessa avvenga per soddisfare le esigenze di cura del decoro.
Tale sentenza che, ricalca un’illustre datato precedente della medesima Corte di Cassazione del 1994 (la sentenza N° 3666 del 18 aprile 1994), pone l’occasione per ricordare a tutti la particolarità degli stabili in Condominio. Difatti, l’ambito condominiale, sia pure caratterizzato dal dualismo tra proprietà esclusive e parti comuni, con l’attribuzione delle spese rispetto alla diversa proprietà dei beni da manutenere può trovare eccezione innanzi al decoro architettonico.
Il decoro architettonico è difatti un bene, sia pure immateriale, di tutti i condomini e che pone ai medesimi un relativo onere di mantenimento e preservazione come previsto in diversi richiami agli articoli 1120 e 1138 c.c. Di conseguenza, tutti i condomini, per i rispettivi millesimi generali, dovranno contribuire alla manutenzione di quei beni che lo vengono a caratterizzare indipendentemente dalla proprietà dei medesimi.
Così è fuori discussione che le alberature di alto fusto presenti nei cortili privati nell’ambito degli stabili in Condominio arricchiscono la gradevolezza di tutto lo stabile oltre ad offrire utilità anche ai proprietari dei piani superiori, determinando il necessario ombreggiamento, la gradevolezza della veduta dalle finestre con affaccio e nell’insieme concorrono alla valorizzazione di tutti gli immobili. Il proprietario del fondo d’altro canto non avrà un pieno diritto di disporre del medesimo dovendo “tollerare” tali alberature.
In ciò si differiscono dalle siepi e/o dai prati che viceversa sono strettamente funzionali alla proprietà che ne trarrà utilità e godimento esclusivo con la conseguenza che ne dovrà sopportare le relative spese.