[A cura di: di avv. Andrea Marostica – www.studioandreamarostica.it] L’art. 1130 c.c. elenca le attribuzioni dell’amministratore, delineando così il contenuto della sua attività gestoria. L’art. 1131 c.c. stabilisce che l’amministratore ha la rappresentanza dei condòmini, nei limiti delle attribuzioni stabilite dall’art. 1130 c.c. o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento di condominio o dall’assemblea. Egli rappresenta il condominio riguardo all’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea, all’osservanza del regolamento, all’uso e fruizione delle cose e dei servizi comuni, insomma in una parola – come è stato detto (1) – per tutto ciò che attiene all’amministrazione della cosa comune.
L’art. 1131 c.c. definisce inoltre la legittimazione processuale dell’amministratore, distinta in: attiva (possibilità di agire nei confronti di altri, condòmini o terzi), limitata alle attribuzioni anzidette ed agli eventuali maggiori poteri conferiti dall’assemblea; passiva (possibilità di essere convenuto da altri, condòmini o terzi), estesa a qualunque azione concernente le parti comuni dell’edificio. In base all’art. 1138, co. 4, c.c., l’art. 1131 c.c. è inderogabile, mentre l’art. 1130 c.c. non lo è.
Ciò detto, può l’assemblea, nel nominare un amministratore, modulare le sue attribuzioni, aumentandole o diminuendole rispetto all’elenco dell’art. 1130 c.c.? Quanto all’aumento, è sufficiente fare riferimento al citato art. 1131 c.c. laddove parla dei maggiori poteri conferiti dall’assemblea per affermare che le attribuzioni dell’amministratore possono essere ampliate.
Quanto alla diminuzione, la giurisprudenza (2) ha avuto modo di affermare che la possibilità di estendere l’oggetto del mandato, ai sensi dell’art. 1131, co. 1, c.c., non esclude la possibilità di ridurlo. In dottrina (3) è stato ritenuto che l’assemblea, con la nomina, debba conferire le normali attribuzioni previste dall’art. 1130 c.c.. L’assemblea, al più, può esonerare l’amministratore da talune competenze ad esso riservate dal citato art. 1130 c.c., ma non invece privarlo di ogni sua funzione, ovvero delle sue essenziali mansioni gestorie e rappresentative, perché ciò equivarrebbe ad un’elusione dei meccanismi di nomina e di revoca, posti dal medesimo art. 1129 c.c., e lascerebbe inevasa, di conseguenza, la necessità di darsi un amministratore effettivo, sottolineata dalla disciplina inderogabile in esame.
Si può concludere affermando che l’assemblea può modulare le attribuzioni dell’amministratore: certamente le può aumentare; le può anche diminuire, ma non tanto da svuotare il ruolo dell’amministratore delle sue caratteristiche essenziali.
(1) DOGLIOTTI-FIGONE, Il condominio, Torino, 2001, 402.
(2) Cass. civ., 8 settembre 1997, n. 8719.
(3) SCARPA, L’amministratore, in Celeste-Scarpa, Il condominio negli edifici, Milano, 2017, 565.