[A cura di: Confappi] In caso di occupazione senza titolo di un immobile, il danno subito dal proprietario è in re ipsa (il fatto stesso è considerato un danno e non necessita di alcuna prova) discendendo dalla perdita della disponibilità del bene e dall’impossibilità di conseguire l’utilità ricavabile dal medesimo in relazione alla natura normalmente fruttifera di esso.
È quanto osservato dal Tribunale di Milano che con la sentenza 7 novembre 2018, n. 11329, ha condannato l’inquilino di un’unità immobiliare adibita ad autorimessa a liberare immediatamente il locale e a pagare un risarcimento pari a 155 euro mensili, a decorrere dalla data di notificazione del rilascio, oltre alle spese del giudizio.
Secondo il tribunale meneghino, in casi come questi la determinazione del risarcimento del danno può essere operata dal giudice sulla base di elementi presuntivi semplici, con riferimento al cosiddetto “danno figurativo”, e quindi con riguardo al valore locativo del bene usurpato. Nel caso in oggetto, nonostante il contratto di locazione fosse scaduto da tempo, l’inquilino continuava ad occupare l’immobile senza versare il canone di locazione al proprietario, che ha chiesto al giudice la restituzione del bene e 200 euro mensili a titolo di indennità per detenzione illegittima.
Il tribunale ha accolto le richieste dell’attore, pur constatando la nullità della scrittura privata, che non è stata registrata. Sul punto l’articolo 1, comma 365, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 dispone, infatti, che «i contratti di locazione o che comunque costituiscono diritti reali di godimento, di unità immobiliari o di singole porzioni, comunque stipulati, sono nulli se ricorrendone i presupposti non sono registrati».
Di conseguenza, l’immobile risultava occupato in forza di un contratto privo ab origine dei requisiti di validità stabiliti dalla legge.