[A cura di: dott. Andrea Tolomelli – pres. AbiConf] Spesso accade che nelle assemblee di condominio si ponga la tematica di come utilizzare beni comuni residuali di precedenti destinazioni e/o servizi non più in essere da tempo, quali ad esempio l’alloggio dell’ex portiere.
Ottenuta la conformità urbanistica del bene per l’uso abitativo, l’assemblea di condominio ben potrà decidere di cedere temporaneamente il bene comune vuoi in comodato vuoi in locazione. Per la decisione autorizzativa all’amministratore per la sottoscrizione di un contratto di comodato e/o locazione, non essendo previsto uno specifico quorum deliberativo assembleare, si farà riferimento al quorum ordinario di cui all’articolo 1136 c.c.- 2° comma: “maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno la metà del valore dell’edificio”.
Tra l’altro, soccorre in aiuto, nel ragionamento giuridico, il disposto dell’articolo 1108, 3° comma c.c., dettato in materia di comunione in generale, ma applicabile alla disciplina del condominio in virtù del richiamo dell’articolo 1139 c.c., a mente del quale l’unanimità del consenso dei partecipanti occorre soltanto nei casi di alienazione del fondo comune, di costituzione di diritti reali o per le locazioni ultranovennali.
Pertanto, la concessione di un immobile in comodato o in locazione – al disotto del termine “straordinario” novennale – è atto di ordinaria amministrazione, come tale deliberabile dalla maggioranza degli intervenuti all’assemblea che rappresenti almeno la metà del valore dell’edificio.
Al riguardo, la giurisprudenza ha confermato che la locazione di una cosa comune è da considerarsi atto di amministrazione ordinaria (vedi Tribunale di Roma 24 giugno 2011, n. 13705) come pure il Comodato (vedi Tribunale di Torre Annunziata 31 marzo 2016, n. 1023) e come tale non necessitante dell’unanimità del consenso dei condomini ma deliberabile a maggioranza semplice (vedi anche Cassazione civile 21 ottobre 1998, n. 10446).