[A cura di Fulvio Graziotto – avvocato in Sanremo (Imperia)] In caso di spossessamento di una parte comune del condominio, suscettibile di un possesso differenziato in base alle utilità esercitate dai condòmini, il condomino che agisce a tutela del possesso deve fornire la prova del suo ius possessionis su quella parte comune, non essendo sufficiente il fatto che egli sia un condomino.
È quanto disposto, con la sentenza 24471/2017, dalla Corte di Cassazione, che ha espresso la seguente massima:
“Il ballatoio che è parte comune condominiale è suscettibile di un possesso differenziato a seconda della oggettiva utilità esercitata dai singoli proprietari. In caso di spoglio del possesso, lo spogliato deve fornire prove del suo ius possessionis”.
Codice Civile: art. 1117 – Parti comuni dell’edificio
Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piani di un edificio, se il contrario non risulta dal titolo: 1) il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d’ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e in genere tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune; 2) i locali per la portineria e per l’alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi e per altri simili servizi in comune; 3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all’uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli acquedotti e inoltre le fognature e i canali di scarico, gli impianti per l’acqua, per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento e simili, fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condòmini.