Pubblicato il PNRR, in G.U. il DL n. 59/2021, con il quale vengono disposte le proroghe del Superbonus 110% solo per gli edifici plurifamiliari, i condomini e gli IACP
Il comma 3 dell’art. 1 del decreto-legge introduce alcune modifiche all’art. 119 del Decreto Rilancio:
3. All’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 -bis , le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;
b) il comma 8 -bis è sostituito dal seguente: «8 -bis . Per gli interventi effettuati dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a) , per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dai condomini di cui al comma 9, lettera a) , la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c) , per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023.».
Il DL conferma la proroga del Superbonus 110% solamente per gli edifici plurifamiliari, i condomini e gli IACP.