Tra le incombenze della portinaia in condominio c’è anche quella di ricevere e gestire la corrispondenza per conto dei condòmini? Quali direttive le deve impartire l’amministratore? È più complesso di quanto appaia il quesito posto da un abbonato alla rubrica di consulenza legale di Italia Casa e Quotidiano del Condominio. di seguito il parere, redatto a quattro mani, da parte dell’avvocato di Ape Torino Confedilizia, Massimo Agerli, e dal consulente del lavoro dell’associazione torinese.
In uno dei condomini che amministro, sono state manifestate critiche (anche minacciose) nei miei confronti, in relazione al comportamento della portinaia, che io avrei lasciata senza istruzioni.
Le unità immobiliari (in totale 30) sono adibite in parte ad abitazione ed in parte a studi professionali (avvocati, commercialisti, dentisti, un curatore fallimentare ecc.). Numerosi condòmini (in particolare gli uffici) ricevono sovente raccomandate, atti giudiziari, avvisi di accertamento, oltre che pacchi recapitati da corrieri privati e Poste italiane: insomma, corrispondenza per la quale il destinatario deve apporre una firma di ricevimento.
La portinaia riceve tutto, limitandosi a respingere la corrispondenza inviata a destinatari sconosciuti. Poi trattiene i plichi nei suoi locali, consegnandoli ai rispettivi destinatari quando li vede passare nell’androne. I disguidi sono nati nelle occasioni in cui la portinaia ha trattenuto i plichi per diversi giorni, senza consegnarli ai destinatari, e, in un paio di occasioni, per il fatto che la donna ha ritirato erroneamente delle raccomandate destinate ad un condomino che, per parte sua, non la aveva autorizzata al ricevimento.
In definitiva: alcuni condòmini mi accusano di non avere impartito alla portinaia istruzioni precise, imputandomi, in sostanza, una mia omissione in quanto amministratore. Vorrei, a questo punto, un chiarimento sui doveri previsti dal Contratto collettivo di lavoro del portiere in materia di ricevimento della corrispondenza.
Il problema sollevato dall’abbonato rileva sotto diversi profili:
Passiamoli in rassegna uno ad uno.
1) Il CCNL Proprietari di Fabbricati prevede, tra le mansioni del portiere, il ritiro della corrispondenza straordinaria a fronte di corresponsione della indennità contrattualmente prevista (art. 21, punto 4 ,lett. m):
“m) il ritiro e la distribuzione della corrispondenza straordinaria (si intende per tale quella per il cui ritiro è necessaria la firma del ricevente), previa delega rilasciata allo stesso dal condomino o dall’inquilino. La proprietà sarà tenuta a fornire al lavoratore apposito registro dove annotare arrivi e consegne ai destinatari, previa sottoscrizione per ricevuta. Per tale servizio è stabilita un’indennità economica, nella misura prevista nelle tabelle da A ad A-quater dell’art. 133, per la quantificazione della quale si è tenuto conto anche delle prestazioni effettuate a favore di terzi residenti presso il condomino o l’inquilino, nonché a favore di terzi domiciliati presso il condomino o l’inquilino per un massimo di 4 per ogni condomino o inquilino. L’indennità sarà dovuta, indipendentemente dal volume della corrispondenza da ritirare e dall’esistenza o meno della delega individuale, per ogni unità immobiliare compresa nell’edificio (o nel complesso di edifici) al quale il servizio di portineria si riferisce, con esclusione delle cantine, delle autorimesse, dei depositi (e dei locali similari), nonché con esclusione dei negozi, dei laboratori e dei magazzini, a meno che anche ad essi si riferisca il servizio di portineria; tale indennità differisce a seconda che la maggioranza delle unità immobiliari come sopra considerate sia utilizzata come abitazione oppure sia utilizzata come studio/ufficio o comunque ad uso non abitativo. Per quanto riguarda la determinazione delle indennità relative a corrispondenza straordinaria indirizzata a terzi domiciliati presso condòmini o inquilini qualora il numero dei terzi domiciliati sia superiore a 4, si rinvia alla contrattazione territoriale o, in mancanza, a quella tra datore di lavoro e lavoratore. In questo caso, i domiciliatari possono comunque rifiutare la delega, restando liberi dai relativi oneri. Nell’ipotesi di consegna di posta straordinaria in contrassegno, il lavoratore non è tenuto ad anticipare alcuna somma per conto del destinatario e non ritira quindi la corrispondenza in questione, salvo che gli sia stato assegnato dall’interessato un fondo spese per tale necessità”.
Punto 5. L’affidamento degli incarichi previsti alle lettere l) ed m) di cui al precedente comma è subordinato, per i rapporti di lavoro in corso, all’accettazione da parte del lavoratore; accettazione che, peraltro, non può essere successivamente revocata. Per i rapporti di lavoro di nuova costituzione, tali incarichi devono risultare dal contratto di assunzione oppure da successivi accordi scritti tra le parti. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore.
Commento. Sembra quindi pacifico che, trattandosi, oltretutto, di corrispondenza straordinaria, debba essere consegnata ai condòmini con tempestività e per i soli condòmini e inquilini che abbiano delegato la custode. Le modalità di consegna della posta straordinaria non sono però oggetto di dettato normativo, pertanto sarebbe opportuno e prudenziale procedere a una puntualizzazione in tal senso nel mansionario consegnato alla lavoratrice specificando le modalità di recapito della posta straordinaria (al piano, oppure con avviso al condomino/inquilino nella buca delle lettere).
2) Infrazioni della portinaia. Prima di procedere a contestazione disciplinare da parte dell’amministratore, è necessario verificare che l’indennità sia stata inserita nel mansionario e corrisposta in busta paga, e verificare che la custode, dietro precise istruzioni, si sia attivata per consegnare ai condòmini tempestivamente la posta. Deve essere sanzionato il ritiro della corrispondenza per conto di condòmini o inquilini che invece non hanno acconsentito a delegare la custode al ritiro della corrispondenza straordinaria.
3) Responsabilità dell’amministratore. L’amministratore, in quanto legale rappresentante del condominio, rappresenta la posizione di datore di lavoro nei confronti dei lavoratori subordinati in forza presso il condominio e, pertanto, esercita sui medesimi il potere direttivo, organizzativo e disciplinare. Pertanto, nel momento in cui verifica la negligenza del lavoratore subordinato, l’amministratore ha l’obbligo di attivarsi per contestare l’infrazione.
Per completezza, preciso che tutto quanto sopra evidenziato esula da quanto prevede il codice di procedura civile in tema di notifiche degli atti giudiziari (in particolare l’art. 139 c.p.c.) ai portieri. In sostanza l’Ufficiale Giudiziario, se non trova il destinatario, consegna l’atto ai familiari ed agli addetti alla casa, ufficio od azienda (purché non minore di 14 anni e non palesemente incapace) e se non trova nemmeno questi soggetti, al portiere dello stabile (munito o meno di delega); il portiere, a differenza del vicino di casa (al quale viene consegnato l’atto in mancanza anche del portiere) che può anche rifiutarsi di ricevere l’atto, non può opporre alcun rifiuto. L’Ufficiale Giudiziario, quindi, nel caso di notifica al portiere gli consegna comunque l’atto, e poi è tenuto ad inviare una raccomandata al destinatario per avvisarlo che la notifica è avvenuta al portiere (se il portiere si rifiuta di ricevere l’atto, l’U.G. lo scrive nella relata ma corrisponde al rifiuto del destinatario, quindi la notifica è regolare).