La privacy in condominio. Una materia complessa, resa ancora più delicata e articolata dal nuovo regolamento europeo. Di seguito, il quesito di un abbonato di Italia Casa e Quotidiano del Condominio e il parere espresso dal nostro consulente privacy Ivano Rossi, CEO di Rokler Management & Consulting Srl.
Mi chiamo E.G., e sono un vostro abbonato. Una mia amica mi ha chiesto di aiutarla per capire meglio la posizione del suo amministratore/condomino e la verifica dei suoi elaborati.
Il condominio in questione è composto da due scale. Un condomino che fa le funzioni di amministratore ha redatto i conteggi di fine esercizio nei quali si evidenziano, a mio avviso, alcuni errori e, comunque, una gestione superficiale. Ecco i principali dubbi.
1) Vengono inviati ai condòmini le spese ed il relativo riparto, ma solo nella misura della scala in cui essi abitano, e non con riferimento al totale delle spese sostenute; faccio un esempio: assicurazione del fabbricato € 2.005 rilevato sull’estratto c/c bancario, ma i condòmini della scala 11 vedranno solo “assicurazione € 925,38”, e così per tutte le spese. In questo modo, un condomino non potrà risalire al totale delle spese sostenute dal condominio.
2) Con lo stesso sistema vengono gestiti i versamenti, di modo che, un condomino non riesce a vedere se nell’altra scala ci sono dei morosi.
3) Per correttezza segnalo che l’amministratore allega alla convocazione il c/c bancario di tutta la gestione, dal quale viene però difficile risalire al totale delle spese sostenute e dei versamenti effettuati.
4) Il condomino/amministratore non porta a conoscenza di tutti i condòmini come tratta i dati sensibili; facendo la richiesta dei versamenti con il metodo “freccia” adottato da alcune banche, come e dove si appoggia per lo sviluppo e la stampa di questi dati nessuno lo sa. Potrebbe ad esempio appoggiarsi presso lo studio di qualche professionista, e se così fosse, secondo me, si tratterebbe di una gestione non molto seria della privacy dei condòmini.
Gradirei delucidazioni in merito a tali aspetti.
Con riferimento al quesito posto, sottolineando che la privacy contabile tra condòmini non esiste in virtù del principio di solidarietà da cui discende il diritto dei comproprietari di conoscere la posizione debitoria di tutti gli altri compartecipanti e il dovere dell’amministratore a fornire dette informazioni, il mio intervento si focalizzerà sul punto c) della richiesta.
A parere dello scrivente nell’atteggiamento del condomino/amministratore si ravvisano diversi comportamenti non conformi. Con la riforma del Codice Civile, Legge dell’11 dicembre 2012 n. 220, l’amministratore di condominio è tenuto, al momento della nomina, a indicare la sede ove vengono conservati i documenti condominiali a pena di nullità (art. 1129 comma 2 C.C. “Contestualmente all’accettazione della nomina e ad ogni rinnovo dell’incarico, l’amministratore comunica i propri dati anagrafici e professionali, il codice fiscale, o, se si tratta di società, anche la sede legale e la denominazione, il locale ove si trovano i registri di cui ai numeri 6) e 7) dell’articolo 1130, nonché i giorni e le ore in cui ogni interessato, previa richiesta all’amministratore, può prenderne gratuitamente visione e ottenere, previo rimborso della spesa, copia da lui firmata”). Il fatto di non aver riportato sul verbale dell’assemblea all’interno della nomina il luogo ove vengono tenuti, tra gli altri, i registri contabili è di per sé grave e può essere chiesta la revoca giudiziaria.
Da un punto di vista privacy, innanzitutto occorre definire cosa si intende per dati personali e per dati sensibili.
I dati personali sono tutte quelle informazioni che rendono identificata o identificabile una persona fisica e sono appunto il nome, cognome, codice fiscale, indirizzo, scala e interno e così via.
I dati sensibili, che con riferimento al Regolamento UE 2016/679 rientrano nella categoria dei dati particolari, sono tutti quei “dati personali che rilevino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona”.
I dati trattati dell’amministratore ai quali lei fa riferimento sono i dati personali.
Precisato ciò, occorre fare un’ulteriore puntualizzazione. Il Garante ha specificato già nel 2006 che il condominio è il titolare del trattamento dei dati (doc. web129762 del 18/05/2006 – art. 4 punto 7 Reg. UE 2016/679) mentre l’amministratore è il responsabile del trattamento dei dati (art. 4 punto 8 Reg. UE 2016/679). Il responsabile del trattamento dei dati è la persona fisica o giuridica che tratta i dati per conto del titolare. Secondo l’articolo 28 paragrafo 3, il responsabile del trattamento dei dati non può ricorrere ad altro responsabile se non preventivamente autorizzato dal titolare. Nel caso di specie se l’amministratore in carica ha demandato in parte o un toto l’attività di amministrazione del condominio ad altro studio, egli deve dare comunicazione all’assemblea condominiale ed essere preventivamente autorizzato. In mancanza si comporta di fatto come titolare del trattamento assumendosi le relative responsabilità.
In ogni caso tra i diritti degli interessati gli artt 12 punto 3 – 14 punto 3 lett. a, indicano che il titolare del trattamento dei dati deve rispondere alla richiesta di informazioni inoltrata dall’interessato entro il termine di un mese senza ingiustificato ritardo. Il mancato rispetto dei diritti degli interessati è sanzionabile ai sensi dell’art. 83 punto 5 lett. a con una sanzione amministrativa pecuniaria fino a 20.000,00 di euro. Pertanto, qualora abbia inoltrato richiesta circostanziata sulle modalità di trattamento dei dati e la conoscenza di eventuali responsabili esterni e/o autorizzati e non abbia ricevuto risposta entro 30 giorni, potrà, ai sensi dell’art 77 del Regolamento 2016/679, presentare reclamo al Garante.
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