[A cura di: avv. Andrea Marostica – www.avvocatoandreamarostica.it] La Direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 sulla realizzazione di un’infrastruttura per i combustibili alternativi ha previsto (Art. 1. “Oggetto”) un quadro comune di misure per la realizzazione di un’infrastruttura per i combustibili alternativi nell’Unione per ridurre al minimo la dipendenza dal petrolio e attenuare l’impatto ambientale nel settore dei trasporti. A tal fine la Direttiva ha stabilito requisiti minimi per la costruzione dell’infrastruttura per i combustibili alternativi, inclusi i punti di ricarica per veicoli elettrici e i punti di rifornimento di gas naturale (GNL e GNC) e idrogeno, da attuarsi mediante i quadri strategici nazionali degli Stati membri, nonché le specifiche tecniche comuni per tali punti di ricarica e di rifornimento, e requisiti concernenti le informazioni agli utenti.
Il D.Lgs. 16 dicembre 2016, n. 257, nel dare attuazione alla Direttiva, ha dettato, oltre al resto, le misure per agevolare la realizzazione di punti di ricarica per veicoli elettrici (art. 15), sostituendo il co. 1 ter dell’art. 4 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (ovvero il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) con una nuova disposizione. È stato così stabilito che entro il 31 dicembre 2017 i comuni adeguassero i propri regolamenti edilizi, prevedendo (con decorrenza dalla medesima data) che, ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio, sia obbligatoriamente prevista, per gli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative e per le relative “ristrutturazioni importanti di 1° livello” (*), la predisposizione all’allaccio per l’installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli. Le infrastrutture per la ricarica devono essere tali da permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no, per un numero di spazi a parcheggio e box auto non inferiore al 20 per cento di quelli totali.
La L. 7 agosto 2012, n. 134, che ha convertito il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, prevede all’art. 17 quinquies (“Semplificazione dell’attività edilizia e diritto ai punti di ricarica”) che, fatto salvo il regime di cui all’art. 1102 c.c., le opere edilizie per l’installazione delle infrastrutture di ricarica elettrica dei veicoli in edifici in condominio siano approvate dall’assemblea di condominio, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze previste dall’art. 1136 c.c.. Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le relative deliberazioni, il condomino interessato può installare, a proprie spese, i dispositivi, restando fermo quanto disposto dagli artt. 1120, co. 2, e 1121, co. 3, c.c. in tema di innovazioni.
(*) Si tratta degli interventi previsti dall’allegato 1, punto 1.4.1 del DM 26 giugno 2015: l’intervento, oltre a interessare l’involucro edilizio con un’incidenza superiore al 50 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, comprende anche la ristrutturazione dell’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all’intero edificio.