A Cura di: Avv. Giuseppina Maria Rosaria Sgrò
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3393 del 27 aprile 2021, ha evidenziato quelle che sono le differenze intercorrenti fra la pergotenda, il gazebo, il pergolato e la tettoia.
Tali differenze, oltre ad essere estetiche, sono anche strutturali, e consentono di capire se, per l’installazione di tali coperture, è necessaria una specifica autorizzazione oppure se si tratta della cosiddetta “edilizia libera”.
Per il Consiglio di Stato, la pergotenda è quell’opera principale costituita, non dalla struttura in sé, bensì dalla tenda, quale elemento di protezione dal sole o dagli agenti atmosferici, con la conseguenza che la struttura deve qualificarsi in termini di mero elemento accessorio, necessario al sostegno e all’estensione della tenda.
Inoltre, la giurisprudenza amministrativa ha sottolineato che, qualora la pergotenda abbia una funzione meramente ancillare di riparo dagli agenti atmosferici (vento, pioggia, ecc.) e sia realizzata con materiali dal non rilevante impatto visivo, non ha un’autonomia funzionale apprezzabile e, conseguentemente, non è soggetta al permesso di costruire. Contrariamente, necessita di un titolo edilizio quando venga utilizzata come abitazione, ambiente di lavoro, deposito o magazzino, sempre a condizione che sia dotata di una propria autonomia funzionale.
Nel caso in cui la struttura principale sia solida e permanente e, in particolare, tale da determinare un’evidente variazione di sagoma e prospetto dell’edificio, si parla non più di pergotenda, bensì di tettoia.
Quest’ultima altro non è che uno spazio coperto aperto verso l’esterno, dunque trattasi di un’opera non suscettibile di completamenti.
In merito alla tettoia, la giurisprudenza ha specificato che per la sua realizzazione occorre il permesso di costruire laddove rappresenti “nuova costruzione”, ossia qualora comporti una trasformazione dell’assetto edilizio, arrecando un proprio impatto volumetrico.
Allo stesso modo della pergotenda, il gazebo è un manufatto leggero; l’unica peculiarità che lo distingue dalla pergotenda consiste nel fatto che si presenta coperto sopra e aperto su tutti i lati.
Il gazebo è realizzato con una struttura portante in ferro battuto, in alluminio o in legno strutturale, talvolta chiuso ai lati da tende facilmente rimuovibili. Inoltre, per la sua installazione non occorre alcun titolo abilitativo edilizio.
Il Consiglio di Stato ha, invece, definito il pergolato come un’impalcatura, generalmente di sostegno di piante rampicanti, costituita da due (o più) file di montanti verticali riuniti superiormente da elementi orizzontali posti ad una altezza tale da consentire il passaggio delle persone.
Il pergolato diviene una tettoia nel caso in cui venga coperto, nella parte superiore, con una struttura non facilmente amovibile.
In questa ipotesi, la copertura è soggetta all’obbligo del permesso di costruire qualora comporti una visibile alterazione dell’edificio, crei un nuovo ambiente stabile oppure un incremento di superfici o di volume.