[A cura di: Corrado Sforza Fogliani – pres. Centro studi Confedilizia] La responsabilità penale dell’amministratore, in particolare nel caso in cui questo ometta di effettuare lavori necessari a rimuovere situazioni di pericolo, è uno tra i temi più delicati in ambito condominiale. Ed è anche molto controverso: i giudici infatti, in materia, non hanno assunto una posizione univoca. È il caso, quindi, di fare il punto della situazione.
Bisogna sapere, allora, che – secondo una parte della giurisprudenza – nel caso di mancata formazione della volontà assembleare e di omesso stanziamento di fondi necessari per porre rimedio al degrado dell’edificio che dà luogo al pericolo, non può ipotizzarsi un’eventuale responsabilità penale a carico dell’amministratore di condominio per non avere attuato interventi che non erano in suo materiale potere, ricadendo in tal caso su ogni singolo proprietario l’obbligo giuridico di rimuovere la situazione pericolosa (cfr. Cass. pen. n. 21401 del 10.2.2009).
A giudizio di altra parte della giurisprudenza, invece, negli edifici condominiali l’obbligo giuridico di rimuovere il pericolo derivante dalla (minacciante) rovina di parti comuni della costruzione, incombe senz’altro su chi amministra il fabbricato. Secondo questo indirizzo, infatti, l’amministratore è titolare ope legis – salvo diversa disposizione regolamentare – sia dell’obbligo di erogazione delle spese attinenti alla manutenzione ordinaria e alla conservazione delle parti e dei servizi comuni dell’edificio, sia del potere di ordinare lavori di manutenzione straordinaria che rivestano carattere urgente (con l’obbligo di riferirne nella prima assemblea di condominio), per cui deve riconoscersi in capo allo stesso l’obbligo giuridico di attivarsi senza indugio per l’eliminazione di situazioni potenzialmente pericolose (cfr. Cass. pen. sent. n. 6757 del 6.5.1983).
L’orientamento da ultimo citato trova conferma anche in una recente sentenza della Cassazione penale (la n. 34147 del 6.9.2012), secondo cui l’amministratore riveste una specifica posizione di garanzia, ex art. 40, secondo comma, cod. pen. (il quale stabilisce che “non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”); di conseguenza, ha il dovere di attivarsi per rimuovere eventuali situazioni di pericolo per l’incolumità di terzi.