[A cura di: dott.ssa Silvia Zanetta] Con ordinanza numero 12120, pubblicata in data 17 maggio 2018, la Corte di Cassazione ha evidenziato che nel caso di dimissioni o scadenza del termine annuale della propria carica, rimangono immutati i poteri gestori dell’amministratore, al fine della corretta e consequenziale gestione dell’immobile. Quando però i condòmini sono contrari alla permanenza di tali poteri in capo all’amministratore uscente, quest’ultimo non ha diritto ad alcun compenso.
Il caso su cui era stata investita la Corte, traeva origine dall’opposizione da parte del condominio avverso il decreto ingiuntivo chiesto e ottenuto dall’amministratore uscente per il pagamento del compenso maturato nel periodo di prorogatio dei poteri gestori. In prima cure, il Giudice di Pace rigettava il ricorso proposto, confermando il decreto ingiuntivo.
La sentenza veniva ribaltata in appello dal Tribunale di Reggio Emilia, il quale revocava il decreto ingiuntivo e condannava l’ex amministratore a restituire le somme incassate in esecuzione della sentenza di primo grado. In particolare, il Tribunale evidenziava che l’assemblea espressamente, con verbale redatto nel novembre 2009, aveva manifestato la volontà di porre fine al rapporto professionale con l’amministratore e quindi nessun compenso doveva essere corrisposto.
La pronuncia del Tribunale veniva impugnata dall’ex amministratore, il quale ricorreva in Cassazione eccependo la violazione e falsa applicazione degli artt. 1129, 1130, 1131, 1704 e ss. Cc. e l’errata mancata applicazione dell’istituto della prorogatio imperii.
La Cassazione riteneva infondato il ricorso motivando che “la perpetuatio di poteri in capo all’amministratore uscente, dopo la cessazione della carica per scadenza del termine di cui all’art. 1129 c.c. o per dimissioni, fondandosi su una presunzione di conformità di una siffatta perpetuatio all’interesse ed alla volontà dei condòmini, non trova applicazione quando risulti, viceversa, (come nel caso in esame) una volontà di questi ultimi, espressa con delibera dell’assemblea condominiale, contraria alla conservazione dei poteri di gestione da parte dell’amministratore, cessato dall’incarico” (cfr. Cassazione, ordinanza n. 12120 del 17 maggio 2018).
A conferma della conclusione della Cassazione, l’art. 1129, comma 8, come riformato, prevede che quando cessa l’incarico, l’amministratore “deve consegnare tutta la documentazione relativa al condominio e ai singoli ed ad eseguire le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni senza diritto ad ulteriori compensi”.