[A cura di: Centro Studi Fna – Confappi] Per il Tribunale di Roma, sentenza 9 marzo 2020, numero 4961, l’invio di una lettera raccomandata contenente le chiavi dell’immobile, peraltro notificata per compiuta giacenza e mai ritirata dal locatore, non ha valore di offerta reale non formale. Ciò in quanto l’obbligo di riconsegna ha ad oggetto l’immobile e tale obbligazione non può ritenersi adempiuta secondo buona fede mediante l’invio delle sole chiavi, senza offrire al locatore la possibilità di constatare in contraddittorio con il conduttore le condizioni dell’immobile.
Spiega il Tribunale di Roma che l’adozione della complessa procedura di cui agli articoli 1216 e 1209, secondo comma, del Codice Civile, costituita dall’intimazione al creditore di ricevere la cosa nelle forme stabilite per gli atti giudiziari, rappresenta l’unico mezzo per la costituzione in mora del creditore per provocarne i relativi effetti (articolo 1207 c.c.).
E, tuttavia, l’adozione da parte del conduttore di altre modalità aventi valore di offerta reale non formale (art. 1220 c.c.) – purché serie, concrete e tempestive e sempreché non sussista un legittimo motivo di rifiuto da parte del locatore – pur non essendo sufficiente a costituire in mora il locatore, è tuttavia sufficiente ad evitare la mora del conduttore (e le relative conseguenze in termini di danni) nell’obbligo di adempiere la prestazione.