[A cura di: Corrado Sforza Fogliani – pres. Centro studi Confedilizia] La Corte di Cassazione è tornata sul tema del ricorso al conferimento di beni in trust come mera via di fuga dalla confisca degli stessi. Con la sentenza n. 6658 del 13 febbraio, la IV sezione penale della Suprema Corte ha ribadito come il trust non possa essere utilizzato per realizzare situazioni di mera interposizione soggettiva aventi l’unica finalità di sottrarre i beni alla confisca.
Negli ultimi anni, con riferimento ai beni segregati in trust, la giurisprudenza penale di legittimità si è espressa costantemente nel senso di ritenere che tali beni – sebbene non più di proprietà del reo – possano comunque essere oggetto di provvedimento cautelare laddove permanga, in capo al settlor, una disponibilità uti dominus.
Nel caso di specie il disponente, indagato per plurimi reati tributari commessi nell’ambito di un’associazione per delinquere, istituiva un trust autodichiarato familiare ma, continuando a disporre di tali beni uti dominus, a nulla rilevava che l’incarico di trustee venisse successivamente conferito ad una società professionale, in quanto la sostituzione del trustee avveniva in un periodo sospetto, cioè successivamente alla conoscenza da parte del disponente stesso delle indagini in corso.
L’indirizzo ormai costante della Cassazione è, pertanto, quello di autorizzare il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente anche rispetto a quei beni che sono stati vincolati o trasferiti al trustee, subordinando però la concessione di tali provvedimenti cautelari alla verifica di una serie di circostanze di fatto. L’onere della prova sarà, quindi, a carico della pubblica accusa, che dovrà dimostrare la permanenza in capo all’indagato/settlor della disponibilità dei beni vincolati o conferiti in trust.
I beni sono oggetto di provvedimento cautelare se rimane la disponibilità in capo al “settlor”
La sentenza in esame ha confermato tale consolidato orientamento oltre ad aver altresì specificato che, in alcuni casi – come, appunto, quello in esame – la perdita formale del potere gestorio attraverso la rinuncia da parte del disponente al ruolo di trustee in favore di un trustee professionale, di per sé non sia sufficiente ad escludere il sequestro. Sono principii, naturalmente, che valgono in ogni fattispecie (e non solo in quella della confisca) in cui il trust abbia una finalità elusiva di obblighi.