Il tema della sospensione dei servizi ai condòmini morosi è uno dei più sensibili in ambito condominiale: infatti riguarda una pluralità di aspetti e diverse esigenze in gioco, tanto da essere difficile individuare la giusta soluzione in caso di mancato pagamento degli oneri condominiali.
Infatti, se da un lato vi è l’esigenza del condominio di ottenere il pagamento degli oneri dovuti, al fine di pagare i fornitori di beni e servizi, dall’altro vi è il condomino, che anche per motivazioni non dipendenti dalla propria volontà non riesce a far fronte agli oneri condominiali, e si potrebbe trovare ad essere privato di servizi essenziali per la propria esistenza (es. acqua o riscaldamento).
Oltre a ciò va tenuta conto della lacunosità delle norme sull’argomento, con la conseguenza di un notevole contenzioso prodottosi negli ultimi anni, in cui è la giurisprudenza, spesso discordante, a dare degli indirizzi agli operatori.
Partendo dal dato normativo, l’art. 63 delle disposizioni attuative del codice civile al comma 3 prescrive che “In caso di mora nel pagamento dei contributi che si sia protratta per un semestre, l’amministratore può sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato”.
La norma parla di servizi suscettibili di godimento separato: uno degli aspetti più controversi è relativo a quali possano essere i servizi che in presenza di una morosità possano essere sospesi. Il problema viene a porsi per quelli che si possono definire essenziali: servizi quali quello idrico, energetico ed elettrico sono sicuramente essenziali per la vita di un individuo, per cui andranno bilanciati gli interessi del condominio e quelli del singolo condomino, ancorché moroso.
Le interpteazioni, anche giurisprudenziali, costituzionalmente orientate della norma hanno chiamato in causa l’art. 32 della Carta Costituzionale, che tutela il diritto alla salute per negare la possibilità di sospensione di tali servizi. In tal senso infatti si sono espressi sia il Tribunale di Milano, con l’ordinanza del 24.10.2013, che affermato come non sia possibile la sospensione di “un servizio essenziale”, ordinando il ripristino del servizio di riscaldamento nei confronti di un condominio moroso, ritenendo tale azione, sopratutto nel periodo invernale, come lesiva del diritto alla salute di cui all’art. 32 Cost.; sia il Tribunale di Bologna (ordinanza del 15.09.2017), chiamato a pronunciarsi dal condominio che aveva richiesto l’autorizzazione, in via d’urgenza, alla sospensione dei servizi centralizzati di riscaldamento ed acqua ed al distacco dell’antenna televisiva condominiale per il pagamento degli oneri condominiali protratto per oltre sei mesi. Solo per quest’ultimo servizio era stato autorizzato il distacco in quanto l’interesse del condominio, di natura meramente economica, non può ledere i diritti fondamentali della persona, quali il godimento dei servizi essenziali (riscaldamento, energia, acqua). Infatti l’interruzione di tali servizi comporterebbe per il condomino un pregiudizio grave ed irreparabile, contrario ai diritti fondamentali dell’individuo – primo fra tutti quello alla salute – premimenti rispetto all’interesse economico del condominio. In tal senso anche il Tribunale di Torino (sent. 21.08.2014).
In senso contrario vi è l’orientamento secondo il quale ogni servizio suscettibile di godimento separato può essere oggetto a sospensione: in tal senso il Tribunale di Brescia con le ordinanze del 13.02.2014 (n. 427) e del 21.05.2014; il Tribunale di Roma con l’ordinanza del 27.06.2014; il Tribunale di Modena 05.06.2015; il Tribunale di Alessandria 17.07.2015; il Tribunale di Bergamo 16.10.2017.
Le due ordinanze di Brescia ribadiscono lo stesso principio con due peculiarità: quella di febbraio, relativa alla sospensione del servizio idrico, prescinde dalla corrispondenza tra somme non pagate e servizio sospeso. In altre parole, secondo il Tribunale bresciano il condominio può mettere in atto tale misura coercitiva, in virtù dell’art. 63 citato, anche se la morosità non è relativa in modo specifico a quel servizio, ma ad oneri condominiali considerati complessivamente. Nello specifico il fumus boni iuris consisteva nella morosità dei condòmini nei confronti dei quali era diretta la richiesta di provvedimento, ed il periculum in mora era l’entita della somma dovuta e dall’atteggiamento di totale disinteresse mostrato dai medesimi, che non si sono nemmeno costituiti nel procedimento.
L’altra ordinanza, del maggio 2014, ribadendo il principio di non corrispettività tra servizio sospeso e somme dovute, interviene sul tema della legittimità della sospensione dei servizi essenziali, ritenendola ammissibile sulla base dell’art. 63. Precisa però che il condominio è legittimato ad agire per la sospensione, ogni volta che la morosità persista per un periodo superiore a 6 mesi dal termine di pagamento, sempre che la richiesta sia provata e documentata, preferibilmente con un titolo giudiziale, sia esso decreto ingiuntivo o sentenza.
L’ordinanza del tribunale di Roma invece va a modificare la precedente ordinanza con la quale era stato ordinato all’ente gestore il ripristino del servizio all’intero condominio, affermando che “non sussiste un obbligo di riattivazione dell’utenza, né sussiste un obbligo a contrarre, stante la liberalizzazione del mercato”, e che “il danno lamentato dal condominio corrispondente alle conseguenze derivanti dalla mancata voltura o attivazione di fornitura del gas del riscaldamento (il servizio era intestato al singolo condomino) si risolve in un mero pregiudizio economico, potendo dette problematiche essere agevolmente risolte mediante il pagamento della somma dovuta, di non rilevante entità, e in relazione alla quale non si è provata l’impossibilità o la grave difficoltà di pagamento”.
La pronuncia del Tribunale di Bergamo, autorizzando la sospensione del servizio di riscaldamento, ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris consistente nella morosità del condominio, ed il periculum in mora in quanto l’inerzia del condominio relativo al recupero delle spese comporta la dispersione del calore dai caloriferi dell’immobile del moroso, con maggior consumo di gas o gasolio e quindi aggravio di spese per il condominio, quindi per gli altri condòmini che adempiono alle obbligazioni.
Un’ultima pronuncia del Tribunale di Bologna (ord. del 3.04.2018), confermando il diritto al distacco, afferma che legittimare l’inadempimento del condomino senza prendere alcun provvedimento espone il condominio a dover sostenere i costi anche del soggetto moroso, pena il rischio di vedersi sospendere il servizio dal gestore: in nome del diritto alla salute verrebbero pertanto lesi i diritti degli altri condòmini.
Prudentemente, per evitare all’amministratore di incorrere in responsabilità professionale con conseguenti richieste di risarcimento danni, che potrebbero essere indirizzate anche nei confronti del condominio da parte del condomino moroso che si vede sospendere i servizi, è sempre opportuno a parere di chi scrive, che l’amministratore si faccia autorizzare dall’assemblea a procedere con la sospensione, o a procedere con un ricorso al Tribunale ex art 702 cpc per ottenere un provvedimento d’urgenza, come nel caso affrontato dal Tribunale di Treviso, che con ordinanza del 21.07.2017 ha autorizzato l’amministratore a procedere alla sospensione dei servizi di riscaldamento, raffrescamento e acqua calda nei confronti di una condomina morosa per circa 33.000 euro.