[A cura di: dott.ssa Silvia Zanetta] Per “supercondominio” si intende una pluralità di edifici distinti, ma ricompresi in una più ampia organizzazione condominiale e legati dalla presenza di impianti, servizi ed enti comuni a tutti i fabbricati.
Prima dell’entrata in vigore della riforma condominiale del 2012, per convocare l’assemblea del supercondominio si applicavano le regole di cui all’art. 1136 c.c., e cioè l’amministratore doveva chiamare tutti i condòmini di tutti gli edifici. Con la legge 220/2012, è stato invece introdotto l’art. 67 disp. att., il quale prevede al terzo comma una nuova disciplina in materia.
In particolare, “nei casi di cui all’articolo 1117-bis del codice, quando i partecipanti sono complessivamente più di sessanta, ciascun condominio deve designare, con la maggioranza di cui all’articolo 1136, quinto comma, del codice, il proprio rappresentante all’assemblea per la gestione ordinaria delle parti comuni a più condomini e per la nomina dell’amministratore. In mancanza, ciascun partecipante può chiedere che l’autorità giudiziaria nomini il rappresentante del proprio condominio. Qualora alcuni dei condomini interessati non abbiano nominato il proprio rappresentante, l’autorità giudiziaria provvede alla nomina su ricorso anche di uno solo dei rappresentanti già nominati, previa diffida a provvedervi entro un congruo termine. La diffida ed il ricorso all’autorità giudiziaria sono notificati al condominio cui si riferiscono in persona dell’amministratore o, in mancanza, a tutti i condòmini.
Ogni limite o condizione al potere di rappresentanza si considera non apposto. Il rappresentante risponde con le regole del mandato e comunica tempestivamente all’amministratore di ciascun condominio l’ordine del giorno e le decisioni assunte dall’assemblea dei rappresentanti dei condominii. L’amministratore riferisce in assemblea”.
Alla luce dell’art. 67 disp. att., possiamo enucleare le seguenti regole sulla convocazione dell’assemblea:
1. Se il numero dei partecipanti è inferiore a 60, si applicano le regole ordinarie, e cioè si convocano tutti i singoli proprietari nel caso di assemblea avente per oggetto questioni di ordinaria e straordinaria amministrazione; possono partecipare all’assemblea tutti i singoli proprietari e nel caso di unità abitativa in comproprietà, si dovrà nominare un rappresentante comune.
2. Se il numero dei partecipanti è maggiore di 60, si applicano regole diverse a seconda dell’oggetto dell’assemblea.
Nel caso di assemblea vertente su materie di ordinaria amministrazione o la nomina dell’amministratore, il singolo edificio deve nominare un rappresentante comune. Solo a quest’ultimo viene notificato l’avviso di convocazione e solo costui può partecipare all’assemblea.
Se l’assemblea verte su materie di straordinaria amministrazione, si applicano le regole ordinarie di convocazione.
Il rappresentante del condominio viene eletto con la maggioranza di cui all’art. 1136, quinto comma, e cioè con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio e i due terzi del valore dell’edificio.
Il legislatore non ha enucleato regole particolari circa chi possa ricoprire il ruolo di rappresentante, circa la durata della sua carica e circa il suo compenso. Nel caso in cui il rappresentante non venisse nominato, ogni partecipante può chiedere la nomina del rappresentante dell’edificio all’autorità giudiziaria.
Il ruolo di rappresentante può essere assunto da chiunque, sia proprietario sia non, con la sola eccezione dell’amministratore condominiale il quale non può avere alcuna delega in assemblea.