[A cura di: Maurizio Zichella – vice presidente nazionale e fondatore dell’Associazione ARCO]
Con la sentenza n. 27164/2017 pubblicata il 16 novembre, la VI sez. civ. della Corte di Cassazione ha annullato la sentenza del Tribunale di Ragusa che aveva accolto il ricorso contro la sentenza del Giudice di Pace di Modica.
L’oggetto della sentenza riguarda il caso in cui un condomino proprietario di due balconi situati in due edifici distinti ha messo in comunicazione i due manufatti senza nessuna autorizzazione. La tesi del Tribunale di Ragusa, che riformulava la sentenza del Giudice di Pace di Modica, si fondava sul presupposto che i balconi aggettanti in questione, non costituendo parti comuni degli edifici condominiali, rientrano nella proprietà individuale, e sono perciò modificabili senza che possa sussistere violazione dell’art. 1102 c.c..
Contro questa decisione viene proposto ricorso in Cassazione che viene accolto e discusso.
È corretto evidenziare in premessa che, mentre l’art 1102 c.c. riguarda esclusivamente le opere compiute dal condominio sulla cosa comune, l’art 1122 c.c., applicabile alla fattispecie in questione, disciplina l’ipotesi in cui l’opera sia effettuata dal condomino sulla cosa propria. La possibilità di eseguire opere sulle parti di proprietà esclusiva incontra, proprio nell’art 1122 c.c., il limite consistente nel danno alle parti comuni dell’edificio, danno che comprende ogni diminuzione di valore riferito alla funzione della cosa, considerata nella sua unità.
Fatta questa premessa, la Cassazione cassa la sentenza impugnata rinviando la causa al Tribunale di Ragusa, motivando tale decisione con la tesi secondo la quale. abbattendo il muretto e togliendo la ringhiera fra i due appartamenti, opere che hanno consentito di mettere in comunicazione i due balconi, il condomino ha concretizzato la costituzione di una servitù a carico di fondazioni, suolo, solai e strutture dell’edificio (per la cui costituzione occorre il consenso scritto di tutti i condòmini) dando luogo ad un rapporto di pertinenzialità tra i beni comuni ex art. 1117 c.c. di ciascuno dei due condomini messi in collegamento, e un’unità immobiliare non partecipante in origine ad essi.