[A cura di Fulvio Graziotto – avvocato in Sanremo (Imperia)] In tema di possesso ad usucapionem, con il rinvio fatto dall’art.1165 all’art.2943 c.c. la legge elenca tassativamente gli atti interruttivi, cosicché non è consentito attribuire tale efficacia ad atti diversi da quelli stabiliti dalla norma, per quanto con essi si sia inteso manifestare la volontà di conservare il diritto, giacché la tipicità dei modi di interruzione della prescrizione non ammette equipollenti.
La questione esaminata dalla Suprema Corte, sezione II civile (di cui all’ordinanza n. 6029/2019 Cassazione Civile – Sezione 2) riguardava una vicenda relativa all’usucapione di un terreno, reclamata dal figlio dell’affittuario, per aver posseduto il terreno per oltre vent’anni con modalità idonee appunto all’acquisto per usucapione.
Nei primi due gradi di giudizio, i giudici di merito ritenevano che il termine ventennale non fosse decorso poiché i proprietari convenuti avevano indicato il terreno nella denuncia di successione relativa al loro genitore, originario proprietario del fondo, e ai fini della prescrizione era questo l’ultimo atto interruttivo della prescrizione da considerare.
Il Collegio, richiamandosi a precedente giurisprudenza, ha riaffermato il principio di diritto che prevede la tipicità degli atti interruttivi della prescrizione, senza ammettere equipollenti: ne consegue che l’inserimento del bene nella denuncia di successione è priva di efficacia interruttiva del possesso valido ad usucapionem.
La Cassazione, nell’accogliere tale motivo di ricorso, ha rinviato alla Corte di Appello in diversa composizione per una nuova decisione che tenga conto di tale principio.
CODICE CIVILE
Sezione III dell’usucapione
art. 1165 – Applicazione di norme sulla prescrizione
Le disposizioni generali sulla prescrizione, quelle relative alle cause di sospensione e d’interruzione e al computo dei termini si osservano, in quanto applicabili, rispetto all’usucapione.
Sezione III dell’interruzione della prescrizione
art. 2943 – Interruzione da parte del titolare
La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell’atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo.
È pure interrotta dalla domanda proposta nel corso di un giudizio.
L’interruzione si verifica anche se il giudice adito è incompetente.
La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore e dall’atto notificato con il quale una parte, in presenza di compromesso o clausola compromissoria, dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri.