ESIGENZE ABITATIVE STABILI O TEMPORANEE: DUE DIVERSI TIPI DI COMODATO
Esistono due diversi tipi di comodato abitativo: il primo è quello per soddisfare stabili esigenze abitative familiari, destinato a protrarsi sinché perdurano le suddette esigenze; il secondo è quello senza fissazione di un termine, nemmeno implicito, ovvero non destinato a soddisfare stabili esigenze abitative della famiglia e quindi a risolversi ad nutum del comodante. È quanto rimarcato dalla Corte di Cassazione con la sentenza 2506 del 9 febbraio 2016, di cui riportiamo un estratto.
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CORTE DI CASSAZIONE
Sez. III civ., sent. 9.2.2016,
n. 2506
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Nel 1990 G.R.N. concesse in comodato un appartamento al proprio fratello, R.R.N., perché vi abitasse con la propria moglie, P..
I coniugi in seguito si separarono e la casa venne assegnata dal Tribunale alla moglie dei comodatario, P., in quanto affidataria dei tre figli minori.
2. Esponendo questi fatti la proprietaria dell’immobile nel 1999 convenne dinanzi al Tribunale di Modena P., chiedendone la condanna al rilascio dell’appartamento.
Mentre il Tribunale accolse la domanda attorea, la Corte d’appello di Bologna con sentenza 2.8.2006 n. 871 la rigettò, sul presupposto che la comodante avesse dedotto ma non provato il sopravvenire di bisogni personali.
3. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da G.R.N., sulla base di quattro motivi. L’intimata non si è difesa.
4. La causa, chiamata all’udienza pubblica del 6.6.2013, con ordinanza in pari data venne rinviata a nuovo ruolo, nell’attesa che le Sezioni Unite di questa Corte si pronunciassero su talune delle questioni di diritto prospettate dalla ricorrente, già controverse in giurisprudenza. La causa è stata quindi nuovamente fissata e discussa alla pubblica udienza del 25.11.2015.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(omissis)
2. II secondo motivo di ricorso.
2.1. Col secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c..
Si lamenta, in particolare, la violazione degli artt. 149, 155, 1599, 1803, 1809, 1810 c.c.; 6 1. 1.12.1978 n. 890; 11 1. 6.3.1987 n. 74; della I. 27.7.1978 n. 382 (senza ulteriori specificazioni) e dell’art. 42 cost.. Deduce, al riguardo, che la Corte d’appello avrebbe violato l’art. 1810 c.c.: essa infatti ha ritenuto che l’immobile fosse stato concesso in comodato per soddisfare le esigenze di vita familiare (e che quindi il recesso del comodante fosse impossibile sinché tali esigenze perdurassero); nondimeno le prove raccolte e trascritte nella stessa sentenza d’appello avevano evidenziato che l’immobile era stato concesso in comodato per esigenze solo temporanee.
Il contratto, dunque, non aveva un termine né esplicito, né implicito, e la comodante poteva recedere ad nutum ex art. 1810 c.c..
2.2. Il motivo è fondato.
Con recente decisione, le Sezioni Unite di questa Corte hanno stabilito che “il coniuge affidatario della prole minorenne, o maggiorenne non autosufficiente, assegnatario della casa familiare, può opporre al comodante, che chieda il rilascio dell’immobile, l’esistenza di un provvedimento di assegnazione, pronunciato in un giudizio di separazione o divorzio, solo se tra il comodante e almeno uno del coniugi (…) il contratto in precedenza insorto abbia contemplato la destinazione del bene a casa familiare. Ne consegue che, in tale evenienza, il rapporto, riconducibile al tipo regolato dagli artt. 1803 e 1809 cod. civ., sorge per un uso determinato ed ha – in assenza di una espressa indicazione della scadenza – una durata determinabile per relationem, con applicazione delle regole che disciplinano la destinazione della casa familiare, indipendentemente, dunque, dall’insorgere di una crisi coniugale, ed è destinato a persistere o a venir meno con la sopravvivenza o il dissolversi delle necessità familiari (…) che avevano legittimato l’assegnazione dell’immobile” (Sez. U, Sentenza n. 20448 del 29/09/2014).
La decisione appena ricordata ha, dunque, distinto due tipi di comodato:
a) quello destinato a soddisfare stabili esigenze abitative familiari, destinato a protrarsi sinché perdurano le suddette esigenze, ai sensi dell’art. 1809 c.c.; b) quello senza fissazione di termine, nemmeno implicito, ovvero non destinato a soddisfare stabili esigenze abitative della famiglia, soggetto invece all’art. 1810 c.c., e quindi a risolversi ad nutum del comodante. Nel caso di specie, la Corte d’appello ha accertato in fatto che l’appartamento – secondo quanto riferito dai testimoni – fu concesso in comodato “per il tempo necessario a trovare un altro alloggio” (così la sentenza impugnata, p. 8), e dunque non per soddisfare stabilmente le esigenze di vita familiare di R. R.N..
Dunque la Corte d’appello è incorsa in un tipico errore di sussunzione, applicando l’art. 1809 c.c. (che disciplina il comodato con termine implicito) ad una fattispecie cui doveva invece applicarsi l’art. 1810 c.c. (comodato senza fissazione di termine).
3. Il terzo motivo di ricorso.
3.1. Col terzo motivo di ricorso la ricorrente lamenta il vizio di nullità processuale, ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c..
Deduce, al riguardo, che P. si era opposta alla domanda di rilascio non già invocando l’irrevocabilità del comodato per non essere stato ancora conseguito lo scopo di esso (soddisfare le esigenze di vita familiari), ma sostenendo che il diritto ad occupare l’immobile le derivava da una “permuta di diritti di godimento” stipulata tra suo marito R.R.N. e l’odierna ricorrente, G.R.N..
Sicché, ritenendo il comodato irrevocabile ai sensi dell’art. 1809 c.c., la Corte d’appello avrebbe pronunciato su una questione mai prospettata, violando l’art. 112 c.p.c..
3.2. Il motivo è infondato.
La Corte d’appello ha semplicemente qualificato in iure il rapporto in modo diverso da quanto prospettato dall’appellante, il che le era consentito dal principio jura novit curia.
4. II quarto motivo di ricorso.
4.1. Col quarto motivo di ricorso la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c. (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dall’art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134). Deduce, al riguardo, che la Corte d’appello avrebbe errato nell’escludere che la comodante avesse urgente ed imprevisto bisogno dell’immobile.
4.2. Il motivo è inammissibile, in quanto sollecita da questa Corte una nuova e diversa valutazione delle prove, rispetto a quella compiuta dal giudice di merito.
Aggiungasi che, in ogni caso, la ricorrente non indica compiutamente quali sarebbero le prove il cui omesso esame avrebbe condotto ad une sito diverso della lite.
5. In conclusione, la sentenza deve essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bologna, affinché, applicato al caso di specie l’art. 1810 c.c., si pronunci sulla sussistenza o meno d’un valido recesso, e pronunci le conseguenti statuizioni.
5. Le spese.
Le spese del presente grado di giudizio saranno liquidate dal giudice del rinvio.
P.Q.M.
la Corte di cassazione, visto l’art. 380 c.p.c.: accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese.