Disputa tra il vecchio ed il nuovo amministratore circa il fondo cassa: per il primo, esisterebbe soltanto sulla carta, il secondo gli chiede di provare quest’affermazione. Chi ha ragione? La parola alla Corte di Cassazione.
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CORTE DI CASSAZIONE
Sez. II civ., sent. 31.3.2017, n. 8527
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FATTI DI CAUSA
T.M., in proprio e nella qualità di amministratore del Condominio di via … conveniva M.M., già amministratore, fino al 10 aprile 1992, del medesimo condominio, scissosi per scioglimento di precedente unico condominio inglobante anche l’edificio ubicato al n. … della stessa via.
L’attore chiedeva la condanna del convenuto a rendere il conto della sua gestione ed a restituire le somme dovute.
Il M.M. contestava l’avversa domanda e ne chiedeva il rigetto.
L’adito Tribunale, con sentenza n. 243/2005, accoglieva la domanda e condannava il convenuto al rimborso in favore del Condominio di somme non riscontrate consistenti in 25 milioni di lire, oltre interessi e spese di lite.
Avverso la suddetta decisione il M.M. interponeva appello resistito dal T.M., che instava per il rigetto del gravame.
L’adita Corte di Appello di Roma, con sentenza n. 2222/2012, in accoglimento del gravame ed in riforma dell’impugnata sentenza, rigettava la domanda in origine proposta dal T.M. e condannava lo stesso alla refusione delle spese del doppio grado del giudizio.
La sentenza, per quanto rileva in questa sede, accogliendo il secondo ed il terzo motivo di appello, riteneva – in sostanza – che il M.M. aveva assolto al proprio obbligo di rendiconto presentando il bilancio all’assemblea e che la somma di fondo cassa costituiva una erronea partita solo contabile e mai esistita.
Per la cassazione della suddetta decisione della Corte territoriale ricorre il T.M. con atto affidato ad otto ordini di motivi e resistito dalla parte intimata con controricorso.
L’intimato condominio ha depositato controricorso “al solo fine della partecipazione all’udienza di discussione”.
Ha depositato, ai sensi dell’art. 378 c.p.c., memoria il M.M..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo del ricorso si censura il vizio di motivazione incongrua e contraddittoria su un punto assolutamente decisivo della controversia.
Il motivo appare incentrato sulla contestazione dell’affermazione, pure utilizzata nella gravata decisone, qualificata come “ineccepibile” e poi riportata testualmente, secondo la quale è “pacifico in dottrina e giurisprudenza che il singolo condomino può agire a tutela degli interessi comuni”.
Così come proposto il motivo è inammissibile in quanto teso alla detta mera contestazione e svincolato da una censura fattuale in ordine alla lamentata carenza motivazionale.
(omissis)
5. Con il quinto motivo del ricorso si censura il vizio di ulteriore violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c..
Il motivo è incentrato sulla errata applicazione della norma invocata in dipendenza della incongrua valutazione della mancata prova, da parte del M.M. (che non produceva nessun elemento giustificativo in proposito) quanto alla centrale vicenda del fondo cassa registrato in contabilità.
In altre parole parte ricorrente intende sostenere che doveva essere M.M. a provare la “mancata consegna del fondo” e che, dalla ogni sua mancata allegazione in proposito, doveva essere tratto elemento di valutazione.
Il motivo va accolto.
Va, infatti, evidenziato che – quanto alla valutazione dei prospetti contabili separatamente depositati dalle parti in causa – i medesimi prospetti erano identici in ogni loro punto ad eccezione del (contestato) fondo cassa.
Quest’ultimo, nel prospetto del M.M. risultava “restituito”, mentre in quello del T.M. veniva esposto come “da restituire”.
La difettosa valutazione probatoria emerge, quindi, dalla lettura delle stesse considerazioni svolte dal CTU, il quale aveva affermato che le giustificazioni del M.M. non avevano trovato alcun riscontro.
Va, a tal proposito, evidenziato che nella fattispecie era il M.M. a dover essere ritenuto onerato della dimostrazione dei suoi assunti ( e cioè che il fondo cassa era stato restituito).
Tanto a maggior ragione in dipendenza del fatto che lo stesso M.M. assumeva che il medesimo fondo cassa originario non gli era stato mai consegnato, ancorché il medesimo fondo era di poi riportato nei vari documenti contabili degli esercizi succedutisi nel tempo.
Era, quindi, il M.M. a dover dimostrare di non aver ricevuto il fondo e la ragione per cui aveva continuato a registrarlo.
In tali termini il motivo va ritenuto fondato e, quindi, accolto.
(omissis)
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il primo motivo del ricorso, accoglie il quinto ed , assorbiti i rimanenti motivi, accoglie – in relazione al motivo accolto – il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Corte di Appello di Roma.