La responsabilità del preponente ai sensi dell’art. 2049 cod. civ. sorge per il solo fatto che il comportamento illecito del preposto sia stato agevolato o reso possibile dalle incombenze a lui demandate dal preponente, purché però il primo non abbia agito per finalità o scopi esclusivamente personali e del tutto avulsi dalle incombenze o da quelle che è legittimo attendersi da lui e così al di fuori dell’ambito dell’incarico affidatogli, venendo meno in tal caso il nesso di occasionalità necessaria tra le prime ed il fatto illecito del preposto ed il danno. Enunciando tale principio,la Cassazione ha sollevato un condominio dalle responsabilità conseguenti ad un’azione violenta messa in atto dal portinaio nei confronti di un condomino. Ecco i passaggi salienti della sentenza.
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CORTE DI CASSAZIONE
Sez. III civ., sent 9.6.2016,
n. 11816
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Per il risarcimento dei danni addotti come causatigli dalle gravissime lesioni seguite ad un violento colpo al viso infertogli il 24.6.’94 da G.V., che rivestiva le funzioni di custode dello stabile condominiale di via … in sostituzione di … e mentre controllava le tubature nell’appartamento di quello stabile ove egli viveva, E.T. citò – con atto notificato il 25.10.’94 – l’aggressore e, invocandone la responsabilità ai sensi dell’art. 2049 cod. civ., il Condominio.
L’adito tribunale di Roma … accolse la domanda nei confronti del solo G.V. e limitatamente alle modeste lesioni che ritenne direttamente legate da nesso causale con il violento colpo al viso sferrato dal convenuto, liquidando il relativo risarcimento in euro 1.005 ed inoltre escludendo il nesso di occasionalità necessaria sulla cui base fondare la responsabilità anche del Condominio.
Tale sentenza, resa il 16.4.’03, fu appellata dal danneggiato e, all’esito di un’ulteriore consulenza tecnica di ufficio, sostanzialmente riformata in suo favore. In particolare, riconosciuto tanto il nesso causale tra l’invalidità permanente totale residuata per la perdita del visus ad un occhio, sebbene già in condizioni non ottimali, quanto quello di occasionalità necessaria tra la condotta del G.V. e le mansioni di portiere, sia l’aggressore che il Condominio furono condannati al pagamento della somma di euro 1.320.080 (omissis).
Per la cassazione di tale ultima sentenza, pubblicata il 30.4.’13 col n. 2417, ricorre il Condominio di via ….
(omissis)
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Con un primo motivo il ricorrente principale Condominio di via … lamenta “violazione dell’art. 2049 c.c. ed insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione al n. 3 dell’art. 360 c.p.c.”.
Contesta il Condominio che, come affermato dalla corte di merito, dagli atti del giudizio in prime cure emergesse che il G.V. si trovasse nell’appartamento del E.T. su incarico dell’amministratore del Condominio e, riesaminate le prove orali, nega vi fosse un collegamento tra l’esercizio delle funzioni o mansioni di portiere e l’aggressione; precisato che tanto era emerso solo nel corso del procedimento penale, nel quale peraltro il Condominio stesso non era stato parte, nega poi la sufficienza della circostanza della qualità di portiere per la sussistenza della responsabilità del Condominio ai sensi dell’art. 2049 cod. civ.
(omissis)
2.3. Deve però valutarsi se i principi elaborati da questa Corte siano stati applicati in modo corretto ad una tale fattispecie per affermare la responsabilità del Condominio quale committente o datore di lavoro e se, quindi, possa escludersi una falsa applicazione dell’art. 2049 cod. civ., in quanto norma correttamente interpretata, ma applicata ad una fattispecie che non doveva sussumersi entro la sua previsione: e può fin d’ora rilevarsi che una fattispecie come quella ricostruita nella specie non può ricondursi entro la norma applicata, per avere il carattere esclusivamente personale dello scopo perseguito dal danneggiante – nel senso che si va a spiegare – reciso ogni collegamento con la sfera giuridica patrimoniale del “padrone o committente”.
(omissis)
2.8. Ed allora di una condotta posta in essere senza alcun nesso funzionale, nemmeno potenziale e quand’anche deviato rispetto a quello lecito, con le mansioni e quindi con le ragioni, anche economiche, della preposizione non può essere chiamato a rispondere il preponente, quando appunto quella, se rispondente a fini esclusivamente personali dell’agente, non possa ricondursi al novero delle potenziali condotte normalmente estrinsecabili nell’esercizio delle sue funzioni dal preposto, o, in alternativa, a condotte l’affidamento sulla cui imputabilità al preponente derivi da colpa di quest’ultimo.
2.9. Nessuno di questi requisiti ricorre nella fattispecie ricostruita dalla corte di appello. Sferrare un pugno ad un condomino o ad un inquilino dell’edificio condominiale – causandogli lesioni personali gravissime, non attenuate ed anzi aggravate dalla pregressa situazione di evidente infermità della vittima – non rientra certamente nelle mansioni o funzioni del portiere, né corrisponde al normale sviluppo di sequenze di eventi connessi all’ordinario espletamento di queste ultime.
E che l’accesso all’abitazione del E.T. sia avvenuto in funzione di un’attività in astratto riconducibile alle stesse (l’ispezione delle tubature, per escludere guasti a quelle comuni o limitare i danni da quelle producibili) costituisce a tutto concedere appunto una mera occasione, ma che non ha agevolato in alcun modo la violenta e brutale aggressione da parte del G.V.: aggressione che, come correttamente sottolinea il ricorrente principale, bene avrebbe potuto aver luogo in qualunque altra circostanza, neppure essendo mai stato allegato che la spendita della qualità di portiere abbia consentito all’aggressore di vincere particolari cautele della vittima oppure di sorprenderla oppure ancora di porre in essere l’aggressione; al contrario rendendo l’incontestabile violenza e brutalità dell’aggressione evidente l’estraneità di una tale, benché certamente esecrabile, condotta alle mansioni o funzioni del preponente.
E tanto meno può sostenersi che l’aggressione del condomino o dell’inquilino rientri, nemmeno sotto forma di degenerazione od eccesso però non impossibili, tra quelle condotte esclusivamente personali che normalmente ci si può attendere da chi espleta le funzioni di portiere, diversamente, ad esempio, da quanto può accadere per altre categorie di preposti, quali coloro che sono a guardia degli ingressi o incaricati della sicurezza di locali pubblici o aperti al pubblico: non rientrando appunto nelle mansioni del portiere alcuna ipotesi di coazione fisica sulle persone che si trovano nell’edificio condominiale.
L’art. 2049 cod. civ. è stato quindi falsamente applicato, perché la sua previsione non può trovare applicazione alla fattispecie come ricostruita in fatto dai giudici del merito; e tanto in conformità al seguente principio di diritto: la responsabilità del preponente ai sensi dell’art. 2049 cod. civ. sorge per il solo fatto che il comportamento illecito del preposto sia stato agevolato o reso possibile dalle incombenze a lui demandate dal preponente, purché però il primo non abbia agito per finalità o scopi esclusivamente personali e del tutto avulsi dalle incombenze o da quelle che è legittimo attendersi da lui e così al di fuori dell’ambito dell’incarico affidatogli, venendo meno in tal caso il nesso di occasionalità necessaria tra le prime ed il fatto illecito del preposto ed il danno.
2.10. In conclusione, va esclusa la responsabilità del Condominio per il fatto doloso del portiere – o altro dipendente o assimilato nel corso dello svolgimento delle relative mansioni – quando la relativa condotta sia del tutto avulsa dalle mansioni affidate e l’espletamento di quelle abbia costituito una mera occasione non necessaria per la condotta.
E l’esclusione del titolo di responsabilità del Condominio ai sensi dell’art. 2049 cod. civ. comporta de plano l’infondatezza di ogni pretesa del soggetto leso nei confronti di quello e, con essa, accoglimento del primo motivo di ricorso principale, con cassazione della condanna del Condominio.
(omissis)
P.Q.M.
La Corte:
– accoglie il primo motivo di ricorso principale, assorbito il secondo;
– cassa la gravata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di E.T. nei confronti del Condominio di via ….
(omissis)