[A cura di: Studio legale MaBe & Partners]
Il caso sottoposto all’attenzione del Tribunale di Milano ha visto confrontarsi la portinaia di uno stabile contro il condominio: la ricorrente chiedeva l’annullamento del contratto di locazione a suo tempo stipulato con il condominio in quanto, secondo la sua tesi, lo stesso sarebbe stato viziato da violenza, essendo stata minacciata di un danno grave ed ingiusto. La portinaia lamentava che, in un primo momento, il contratto si sarebbe limitato a concederle l’uso gratuito, quindi senza la pretesa da parte del condominio di un corrispettivo in denaro; successivamente, il condominio avrebbe preteso la stipula di un contratto di locazione verso il pagamento di un canone mensile, intimandole che, in mancanza del versamento del corrispettivo, sarebbe stata licenziata.
Nell’analisi delle questioni preliminari, il Tribunale di Milano segnalava come la pattuizione fra il condominio e la portinaia era da considerarsi illegittima: il condominio, prevedendo una tale configurazione contrattuale, aveva eluso totalmente la disciplina prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti da proprietari di fabbricato. Secondo le disposizioni del contratto collettivo, è possibile distinguere tra i portieri che fruiscono dell’alloggio e i portieri che invece non ne usufruiscono: il CCNL prevede che, qualora i portieri usufruiscano dell’alloggio, lo stesso può essere qualificato come parte integrante della retribuzione del portiere e, per tale previsione, il condominio che attribuisce l’alloggio al lavoratore dipendente ha l’obbligo di concederglielo gratuitamente.
Come anche precedentemente chiarito da una sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano nel 2016, la quale ha recepito un orientamento della Cassazione, sez. Lavoro, del 2012), la concessione in godimento dell’immobile in ragione del rapporto di lavoro è una prestazione accessoria del rapporto stesso, funzionalmente collegata con la prestazione lavorativa, costituendone un corrispettivo: l’utilizzazione dell’alloggio costituisce, infatti, una prestazione accessoria del rapporto di portierato ed, in quanto tale, non è in grado di integrare un autonomo rapporto di locazione.
Il contratto individuale di lavoro, secondo le parole della Corte, può derogare il contratto il contratto collettivo di settore in senso migliorativo, ma non peggiorativo: la previsione del canone mensile per poter mantenere la concessione dell’alloggio da parte del condominio non può essere considerarsi legittima.
In sostanza, l’utilizzazione da parte del portiere di un edificio, concesso per l’espletamento delle sue mansioni nonché della pulizia dello stabile, non integra un rapporto di locazione, bensì costituisce una prestazione accessoria al rapporto di lavoro subordinato.