[A cura di: Avv. Emanuele Bruno di Matera – www.studiobruno.info]
L’art. 1129 c.c., comma 7, spiega che l’amministratore è tenuto a far transitare le somme di competenza del condominio su un conto corrente bancario o postale con diritto di tutti i condomini di accedere, per il tramite dell’amministratore, alle movimentazioni ed alla relativa rendicontazione.
La riforma del 2012, ha sancito la ineliminabilità del conto corrente, di fatto, divenuto strumento di controllo delle attività svolte dall’amministratore nonché di verifica di corrispondenza tra dati di bilancio e realtà effettiva.
L’apertura del conto corrente, secondo la dottrina, può avvenire su iniziativa autonoma dell’amministratore, quindi, anche in assenza di autorizzazione assembleare. Detto orientamento pare conforme al comma 7 dell’art. 1129 c.c. che prevedendo l’obbligo di transito tracciato delle risorse finanziarie deve contenere il corrispondente potere autonomo di apertura a beneficio dell’amministratore. Detto potere è adeguatamente ponderato dalla necessaria verifica dell’istituto di credito che, prima di attivare un conto corrente a nome del condominio, verificherà (o dovrebbe verificare) che il soggetto che avanza richiesta di attivazione corrisponda all’amministratore effettivo della compagine condominiale.
Le informazioni di apertura, consistenza e movimentazioni del conto saranno adeguatamente trasferite ai condomini ex art. 1130 bis c.c. mediante adempimento dell’obbligo di rendicontazione.
In definitiva, sussiste un diritto-obbligo dell’amministratore di provvedere alla apertura di un conto corrente utile alla gestione finanziaria del condominio.
Il conto corrente è strumento che consente trasparenza della gestione, infatti, sempre il comma 7 art. 1229 c.c., riconosce il diritto del singolo condomino di ottenere dall’amministratore tutte le informazioni relative alla movimentazione periodica.
La giurisprudenza precedente la riforma del 2012, escludeva il diritto del singolo condomino di ottenere copia degli estratti conto e della relativa documentazione informativa, direttamente dalla banca. Successivamente, la giurisprudenza ha riconosciuto il diritto di accesso diretto del condomino. In particolare, con diverse pronunce, l’arbitrato bancario e finanziario ha richiamato l’art. 119 D.lgs. n. 385/1993 (“Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione”) e chiarito che, la citata disposizione, è applicabile anche ai rapporti indiretti tra banca e cliente, quindi, anche tra banca e condomini.
Il diritto del condomino trova un unico limite sancito dal comma 7 dell’art. 1129 c.c., individuato nell’obbligo per il condomino di effettuare accesso preventivo (e formale) presso l’amministratore, successivamente, in caso di rifiuto, potrà essere effettuato accesso diretto presso l’istituto di credito.
Ulteriori approfondimenti potranno essere tratti da Decisione n. 7960/2016 Arbitrato Bancario e finanziario.