È legittima la delibera assembleare che approvi il rendiconto consuntivo senza prendere in esame la situazione finanziaria relativa al periodo precedente, atteso che i criteri di semplicità e snellezza che presidiano alle vicende dell’amministrazione condominiale consentono la possibilità di regolarizzazione successiva delle eventuali omissioni nell’approvazione dei rendiconti. È quanto rimarcato dalla sentenza di Cassazione numero 8521 del 31 marzo 2017, di cui riportiamo un estratto.
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CORTE DI CASSAZIONE
Sez. II civ., sent. 31.3.2017,
n. 8521
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FATTI DI CAUSA
1. L.D. convenne in giudizio il Condominio dell’edificio di …, chiedendo l’annullamento delle deliberazioni assembleari del 21.3.2007, aventi ad oggetto l’approvazione del consuntivo delle spese di gestione per l’anno 2006 e l’approvazione del preventivo delle spese di gestione per l’esercizio 2007.
Nella resistenza del convenuto condominio, il Tribunale di Milano rigettò le domande attoree.
2. Sul gravame proposto dal L.D., la Corte di Appello di Milano confermò la pronuncia di primo grado.
3. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre L.D. sulla base di tre motivi.
Resiste con controricorso il Condominio dell’edificio di ….
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso, contrassegnato con la lettera a) (col quale si deduce la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto, per non avere la Corte di Appello dichiarato la nullità delle delibere impugnate per violazione dell’art. 28 del regolamento condominiale, a tenore del quale l’esercizio condominiale si chiude il 30 giugno di ogni anno), non è fondato.
La Corte territoriale ha legittimamente ritenuto il carattere derogabile della detta previsione regolamentare. Non sussiste violazione dei canoni legali di interpretazione delle scritture negoziali; e, d’altra parte, la motivazione della sentenza impugnata sul punto (p. 7-8 della sentenza impugnata) risulta esente da vizi logici e giuridici.
(omissis)
3. Infine, il terzo motivo di ricorso, contrassegnato con la lettera c) (col quale si deduce la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto, in relazione al fatto che il consuntivo approvato relativo all’anno 2006 includeva una posta a debito derivante dall’esercizio 2004, il cui consuntivo tuttavia non era stato ancora approvato), è anch’esso privo di fondamento.
La Corte territoriale ha spiegato che l’assemblea condominiale del 16.6.2005, pur non approvando il rendiconto relativo al 2004, ebbe ad autorizzare – all’unanimità – l’amministratore a richiedere ai condòmini i conguagli da esso risultanti; che, non avendo il L.D. provveduto al pagamento del dovuto, l’amministratore – in ossequio al principio della continuità dei bilanci – ebbe a riportare a debito, nel consuntivo relativo al 2006, la somma non corrisposta; che, il consuntivo 2004 è stato poi comunque approvato nell’assemblea 27.3.2008 e la relativa deliberazione è stata impugnata dal L.D. e ha formato oggetto di separato giudizio.
Considerato che la deliberazione condominiale del 16.6.2005 ha autorizzato la riscossione delle somme calcolate dall’amministratore a titolo di conguaglio e che, nell’attesa dell’approvazione del consuntivo 2004, tale deliberazione era pienamente esecutiva nei confronti dell’attore (per non averla il medesimo impugnata), legittimamente il consuntivo relativo al 2006 ha riportato la somma non corrisposta dal L.D. in esecuzione della precedente delibera.
Non sussiste la violazione di alcuna delle norme invocate dal ricorrente; dovendosi peraltro ricordare il principio di diritto, dettato da questa Suprema Corte, secondo cui nessuna norma codicistica detta, in tema di approvazione dei bilanci consuntivi del condominio, il principio dell’osservanza di una rigorosa sequenza temporale nell’esame dei vari rendiconti presentati dall’amministratore e relativi ai singoli periodi di esercizio in essi considerati, cosicché va ritenuta legittima la delibera assembleare che (in assenza di un esplicito divieto pattiziamente convenuto al momento della formazione del regolamento contrattuale) approvi il bilancio consuntivo senza prendere in esame la situazione finanziaria relativa al periodo precedente, atteso che i criteri di semplicità e snellezza che presidiano alle vicende dell’amministrazione condominiale consentono, senza concreti pregiudizi per la collettività dei comproprietari, finanche la possibilità di regolarizzazione successiva delle eventuali omissioni nell’approvazione dei rendiconti (Cass., Sez. 2, n. 11526 del 13/10/1999; Sez. 2, n. 13100 del 30/12/1997).
4. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.
(omissis)
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200 ed agli accessori di legge.
(omissis)