Finto pergolato: se è costituito da numerose strutture in ferro con base in cemento e copertura con lastre ondulate, serve il permesso a costruire.
Il principio in questione è stato enunciato dal Tar Basilicata, con la Sentenza n. 779 del 09 dicembre 2020, nella quale si afferma che è legittimo l’ordine di demolizione di numerose strutture in ferro di dimensioni variabili (da 92 mq a 950 mq), poggiate su basamenti in cemento e coperte con teli ombreggianti o lastre ondulate, atteso che le stesse non possono essere qualificate come pergolato.
In particolare, secondo il Collegio, va escluso che strutture aventi tali caratteristiche siano riconducibili alla nozione di pergolato, non avendone né i requisiti dimensionali, posto che si tratta di opere di non modesta estensione e di notevole impatto volumetrico, né i requisiti funzionali, atteso che non sono opere dalla natura precaria o ornamentale, ma piuttosto destinate a soddisfare esigenze durevoli.
Di conseguenza, in accoglimento di quanto argomentato dall’amministrazione resistente, ed in coerenza con il consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 22/8/2018, n. 5008; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 22/5/2018, n. 875; T.A.R. Campania, sez. II, 26/11/2019, n. 5580), i ricorrenti avrebbero dovuto acquisire non solo la preventiva autorizzazione richiesta dal D.P.R. n. 380/2001, ma anche -in considerazione del vincolo paesaggistico cui è sottoposta l’area di ubicazione- apposito preventivo parere favorevole ai sensi del D.lgs. n. 42/2004.
Per completezza espositiva, occorre dar cenno anche del fatto che il Tar Basilicata ha rigettato anche l’altra censura sollevata dagli istanti, ovvero la presunta illegittimità dell’ordine di demolizione per omessa comunicazione di avvio del procedimento, in violazione dell’art. 97 Costituzione ed in violazione dell’art. 7 della L. n. 241/1990.
Ritiene al riguardo, il Giudice amministrativo che: “non constando agli atti elementi che, ove introdotti nel procedimento, avrebbero potuto modificarne l’esito, l’inosservanza in questione assume carattere meramente formale e, in quanto tale, va respinta. Tanto più che le determinazioni in materia edilizia – ivi comprese quelle espressione del potere di vigilanza e sanzione – sono notoriamente connotate in senso rigidamente vincolato e hanno natura doverosa, il che esclude il rispetto delle regole partecipative (cfr. ex plurimis, Consiglio di Stato sez. II, 8/10/2020, n. 5970).”
A tali considerazioni, consegue il rigetto del ricorso con la conseguente condanna alle spese dei soccommbenti.