[A cura di: studio legale avvocato Giovanni Franchi – Parma]
Con sentenza n. 1116/2017 il Tribunale di Parma ha dichiarato la nullità di un contratto preliminare stipulato da due ragazzi in previsione delle nozze, avente ad oggetto un immobile da costruire nella provincia di Parma, e ha condannato il costruttore alla restituzione in favore di ciascuno dei promissari della somma da loro versata a titolo d’acconto, ossia € 65.731,50.
Quel giudice ha ritenuto il preliminare nullo a causa dell’inosservanza, da parte della società promettente, dell’art. 2, comma 1, d.lgs. 20 giugno 2005, n. 122, ai sensi del quale “All’atto della stipula di un contratto che abbia come finalità il trasferimento non immediato della proprietà o di altro diritto reale di godimento su un immobile da costruire, o di un atto avente le medesime finalità, ovvero in un momento precedente, il costruttore è obbligato, a pena di nullità del contratto, che può essere fatta valere unicamente dall’acquirente, a procurare il rilascio ed a consegnare all’acquirente una fideiussione, anche secondo quanto previsto dall’articolo 1938 del codice civile, di importo corrispondente alle somme e al valore di ogni altro eventuale corrispettivo che il costruttore ha riscosso e, secondo i termini e le modalità stabilite nel contratto, deve ancora riscuotere dall’acquirente prima del trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento”.
Il venditore non aveva, infatti, concesso una fideiussione di importo pari alla somma versata a titolo di acconto e a quella che i due ragazzi avrebbero dovuto corrispondere a saldo. Sulla base di tali circostanze, il Tribunale ha, poi, ritenuto irrilevante il fatto che i due ragazzi si siano resi inadempienti alla stipula del definitivo.
Secondo l’avvocato Giovanni Franchi di Parma (il legale che ha tutelato i due promissori) questa è una sentenza importantissima, che potrà essere utilizzata da tutti coloro che, in occasione della stipula di un contratto preliminare per l’acquisto di un’abitazione, non ricevono dal venditore una fideiussione a garanzia della restituzione dell’acconto versato.