L’impianto condominiale di riscaldamento presenta difetti tali da non garantire ad un condominio che nel proprio appartamento vi sia la temperatura minima prevista dalla legge. Ebbene, concernendo la tutela del diritto alla salute, comprensivo del diritto ad abitare in un ambiente di vita salubre, va lecitamente disposto un provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c. nei confronti del condominio, che dovrà quindi provvedere all’esecuzione dei lavori.
È quanto disposto dal Tribunale di Torino con l’ordinanza dell’11 settembre 2014, di cui riportiamo un estratto.
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TRIBUNALE DI TORINO
Sez. III civ., ord. 11.9.2014
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PREMESSA
1.1. Con ricorso datato 28.07.2014 (omissis) la parte ricorrente, sig.ra B.V., ha chiesto l’emissione di un provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c. nei confronti del condominio … in Torino, in persona dell’amministratore pro tempore, domandando di ordinare a quest’ultimo l’esecuzione degli interventi indicati dal C.T.U. arch. … nella relazione scritta datata 28.02.2014 redatta nel corso del procedimento per accertamento tecnico preventivo … o comunque di emettere i provvedimenti necessari ed idonei a tutelare i diritti della ricorrente.
1.2. Con provvedimento in data 30.07.2014, il Presidente della Sezione Terza civile, ai sensi dell’art 669 ter c.p.c., ha designato il Giudice sottoscritto per la trattazione del procedimento, fissando l’udienza di comparizione della parti avanti a sé, con termine alla parte ricorrente per notificare alla controparte ricorso e decreto.
1.3. Dopo alcuni rinvii, resisi necessari per consentire alla parte ricorrente di depositare l’avviso di ricevimento attestante il perfezionamento della notifica eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c., all’udienza in data 10.09.2014 il difensore della ricorrente ha insistito per l’accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso, precisando che i lavori idonei sono quelli indicati dal CTU al punto 4.6 pagine 45 e 46 della relazione, che rinvia al paragrafo 3.12 della relazione stessa ed ha depositato nota spese.
Nessuno si è costituito per la parte resistente, nonostante l’avvenuta ricezione della notifica.
SULL’AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO
2.1. Ai sensi dell’art. 700 c.p.c., “fuori dai casi regolati nelle precedenti sezioni di questo capo, chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti d’urgenza, che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito”.
2.2. Preliminarmente, va rilevato che il ricorso ex art. 700 c.p.c. risulta ammissibile, sussistendo tutti i presupposti negativi e positivi di ammissibilità e, in primo luogo, quello della “sussidiarietà”, non apparendo invocabile alcun’altra tutela cautelare prevista dalle sezioni I, II e III del capo del codice di rito dedicato ai procedimenti cautelari ovvero da leggi speciali.
2.3. Inoltre, va rilevato che la situazione giuridica dedotta appare qualificabile come “diritto soggettivo”.
2.4. In particolare, deve condividersi l’orientamento della giurisprudenza prevalente, secondo cui quando (come nel caso di specie) il provvedimento d’urgenza richiesto ex art. 700 c.p.c. riguardi la tutela del diritto alla salute – quale diritto soggettivo individuale assoluto e fondamentale della persona umana, comprensivo della pretesa ad abitare in un ambiente di vita salubre – il pregiudizio lamentato è da considerarsi sempre irreparabile e imminente.
SUL FUMUS BONI IURIS
3.1. Sussiste, poi, il requisito del fumus boni iuris, avendo la parte ricorrente documentalmente provato quanto segue:
– In data 29.01.2013 la sig.ra B.V., proprietaria di un’unità immobiliare sita nel condominio … in Torino, depositava ricorso per accertamento tecnico preventivo presso il Tribunale di Torino, che veniva iscritto al n. 2745/2013 R.G., al fine di accertare, tra l’altro, caratteristiche e stato di manutenzione dell’impianto di riscaldamento condominiale, correttezza ed adeguatezza dello scambiatore di calore a piastre dell’impianto stesso, temperature all’interno ed all’esterno dei locali di proprietà della sig.ra B.V., compatibilità causale dell’attuale impianto di riscaldamento condominiale con le temperature rilevate all’interno dell’appartamento della sig.ra B.V. e tipologia degli interventi necessari per fornire a tale appartamento sufficiente potenza minima.
– L’instaurazione del predetto procedimento di accertamento tecnico preventivo si era reso necessario in quanto la sig.ra B.V. lamentava temperature all’interno del proprio appartamento al di sotto dei minimi stabiliti dalla legge.
– Il nominato C.T.U. arch. …, nella relazione scritta datata 28.02.2014. redatta nel corso del predetto procedimento per accertamento tecnico preventivo, rilevava all’interno dell’appartamento della sig.ra B.V. temperature inferiori ai minimi stabiliti dalla legge, individuando le cause nei difetti di circolazione dell’impianto termico e distribuzione del calore non essendo l’impianto stesso in condizioni di garantire le condizioni di progetto.
– In data 18.06.2014 veniva convocata l’assemblea del condominio … in Torino con al punto 5° dell’ordine del giorno l’adeguamento della centrale termica, ma sul punto l’assemblea rimandava ogni decisione alla successiva assemblea.
3.2. Risulta quindi evidente la sussistenza del fumus boni iuris con riferimento al diritto alla salute della ricorrente, trattandosi di un diritto soggettivo individuale assoluto e fondamentale della persona umana, comprensivo della pretesa ad abitare in un ambiente di vita salubre.
SUL PERICULUM IN MORA
4.1. Sussiste, infine, il requisito del periculum in mora, tenuto conto che, nel tempo necessario alla parte ricorrente per far valere il proprio diritto in via ordinaria, potrebbero derivare alla medesima gravi ed irreparabili danni al diritto alla salute, tenuto conto dell’imminente stagione autunnale ed invernale.
4.2. In proposito, deve ribadirsi ancora una volta che quando (come nel caso di specie) il provvedimento d’urgenza richiesto ex art. 700 c.p.c. riguardi la tutela del diritto alla salute – quale diritto soggettivo individuale assoluto e fondamentale della persona umana, comprensivo della pretesa ad abitare in un ambiente di vita salubre – il pregiudizio lamentato è da considerarsi sempre irreparabile e imminente.
CONCLUSIONI
5.1. In conclusione, dalla sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge per la concessione del provvedimento cautelare d’urgenza consegue l’accoglimento della domanda proposta dalla parte ricorrente.
Pertanto, deve ordinarsi al condominio … in Torino l’esecuzione degli interventi indicati dal C.T.U. arch. … nella relazione scritta datata 28.02.2014, redatta nel corso del procedimento per accertamento tecnico preventivo iscritto al n. …, e, precisamente:
1) realizzazione di una nuova colonna montante (correttamente dimensionata e coibentata) che dal collettore posto nella centrale termica si colleghi direttamente al radiatore posto nella sala da pranzo-cucina ed il radiatore posto nel locale camera da letto dell’alloggio della sig.ra B.V.; tale colonna correrà verticalmente sul lato cortile dell’edificio all’interno della muratura;
2) sostituzione degli attuali circolatori con circolatori tipo a giri variabili correttamente dimensionati (per prevalenza e portata) in grado di assicurare una corretta distribuzione del fluido vettore.
Maggiori dettagli sugli interventi descritti e sulle lavorazioni indicate sono riportati al paragrafo 3.12. della citata relazione scritta del C.T.U. arch. … datata 28.02.2014.
5.2. Si deve osservare che, ai sensi dell’art. 669 octies , 6° comma, c.p.c. (così come inserito dall’art. 2 D.L. n. 35/2005, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 80/2005):
“Le disposizioni di cui al presente articolo e al primo comma dell’articolo 669 novies non si applicano ai provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell’articolo 700 e agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito, previsti dal codice civile o da leggi speciali, nonché ai provvedimenti emessi a seguito di denunzia di nuova opera o di danno temuto ai sensi dell’articolo 688, ma ciascuna parte può iniziare il giudizio di merito”.
In base alla riforma, quindi, ed in accoglimento delle istanze della più accorta dottrina, è stato attenuato il cosiddetto vincolo di strumentalità necessaria tra fase della cautela e fase del merito, che prevedeva necessariamente la prosecuzione nella fase di merito a seguito dell’accoglimento della domanda cautelare, a pena di perdita di efficacia del provvedimento cautelare stesso ex art. 669 novies, 1° comma, c.p.c..
A seguito della riforma, invece, tale necessaria prosecuzione nel merito viene confermata solo per alcuni provvedimenti cautelari, mentre per la rimanente parte si esclude il necessario passaggio alla fase di merito, che diviene solo eventuale ed è quindi lasciato alla libera scelta della parte laddove essa intende richiedere la riforma del provvedimento cautelare.
5.3. Ai sensi dell’art. 669 octies, 7° comma, c.p.c. (inserito dall’art. 50 Legge 18 giugno 2009 n. 69), “il giudice, quando emette uno dei provvedimenti di cui al sesto comma prima dell’inizio della causa di merito, provvede sulle spese del procedimento cautelare”.
Nel caso di specie, tenuto conto della soccombenza della parte resistente, quest’ultima, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., deve essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla controparte le spese del presente procedimento cautelare, così come liquidate in dispositivo, in conformità del Regolamento adottato con il D.M. 10.03.2014 n. 55 (pubblicato sulla G.U. n. 77 del 2.04.2014); precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall’art. 4 del citato D.M. 10.03.2014 n. 55, i compensi vengono liquidati sulla base della Tabella 10 allegata al predetto Regolamento, secondo i seguenti valori di liquidazione previsti nello scaglione “da Euro 5.200 ad Euro 26.000”:
Euro 945 per la fase di studio della controversia; Euro 640 per la fase introduttiva del giudizio; Euro 605 per la fase decisionale; per un totale di Euro 2.190.
P.Q.M.
visti gli artt. 669 bis e segg. e 700 c.p.c., in accoglimento del predetto ricorso:
ordina al resistente condominio … in Torino l’esecuzione degli interventi indicati dal C.T.U. arch. … nella relazione scritta (omissis) e, precisamente:
1) realizzazione di una nuova colonna montante (correttamente dimensionata e coibentata) che dal collettore posto nella centrale termica si colleghi direttamente al radiatore posto nella sala da pranzo-cucina ed il radiatore posto nel locale camera da letto dell’alloggio della sig.ra B.V.; tale colonna correrà verticalmente sul lato cortile dell’edificio all’interno della muratura;
2) sostituzione degli attuali circolatori con circolatori tipo a giri variabili correttamente dimensionati (per prevalenza e portata) in grado di assicurare una corretta distribuzione del fluido vettore.
(omissis)