[A cura di: avvocato Paolo Ribero]
Anche per gli amministratori di condominio il legislatore ha stabilito la necessità di effettuare un aggiornamento periodico al fine garantirne la preparazione e la competenza, ed offrire ai condòmini una sempre attuale informativa sulla materia condominiale.
La legge 11 dicembre 2012 n. 220, con l’introduzione dell’art. 71 bis delle disposizioni di attuazione del Codice Civile, ha previsto tra i requisiti richiesti all’amministratore di condominio l’aver frequentato un corso di formazione iniziale ed il regolare svolgimento di una formazione periodica in materia di amministrazione condominiale.
Nello stesso articolo si prevede un’esenzione da tale obbligo per l’amministratore nominato tra i condòmini dello stabile: quindi nell’ipotesi di amministrazione esercitata “tra vicini” si può fare a meno dell’obbligo di aggiornamento.
Le modalità per la formazione degli amministratori di condominio nonché dei corsi di formazione ed aggiornamento sono state disciplinate dal decreto ministeriale 13 agosto 2014 n. 140 in vigore dal 9 ottobre 2014. L’articolo 5 del suddetto decreto così dispone: “Gli obblighi formativi e di aggiornamento hanno una cadenza annuale. Il corso di aggiornamento ha una durata di 15 ore e riguarda elementi in materia di amministrazione condominiale, in relazione all’evoluzione normativa, giurisprudenziale e alla risoluzione di casi teorico-pratici […] Il corso di formazione e di aggiornamento può essere svolto anche in via telematica, salvo l’esame finale, che si svolge nella sede individuata dal responsabile scientifico”. I corsi saranno tenuti con la sovrintendenza di un responsabile scientifico che deve avere peculiari requisiti di onorabilità e professionalità (individuati dalla legge) e verificare il possesso di tali requisiti in capo ai formatori.
Si è osservato che tale norma non prevede una sanzione diretta nel caso di mancato rispetto dell’obbligo di aggiornamento, ma la dottrina ha rilevato che la sanzione può desumersi da altre norme del codice civile. Infatti, la previsione dell’obbligo di aggiornamento indicato nell’art. 71 bis disp. att. c.c. determina, secondo alcuni autori, l’impossibilità dell’amministratore di assumere nuovi incarichi o proseguire con quelli in corso. Il mancato aggiornamento, poi, potrebbe considerarsi una “grave irregolarità” tale da determinare ex art. 1129 c.c. (essendo l’elenco indicato in detto articolo non tassativo) e la revoca dell’amministratore.
Si potrebbe anche ipotizzare nel caso di nomina o conferma dell’amministratore che non ha rispettato l’obbligo di aggiornamento la possibilità di impugnare una tale delibera ex art. 1136 c.c. per aver l’assemblea nominato un soggetto privo dei requisiti imposti dalla legge.
Per tali ragioni, per svolgere con serietà e competenza questa delicata professione e per meglio districarsi nella quantità di norme ormai collegate all’amministrazione di uno stabile risulta, oltre che obbligatorio, anche indispensabile svolgere un percorso di aggiornamento professionale.