[A cura di: Studio legale Ma.Be]
La Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, con sentenza 31 marzo 2017, n. 8520, ha chiarito la funzione delle tabelle millesimali e il rapporto delle stesse con il diritto di proprietà. Le tabelle millesimali svolgono funzione accertativa e valutativa delle quote condominiali, per ripartire le relative spese e stabilire la misura del diritto di partecipazione alla volontà assembleare.
La proprietà delle unità immobiliari facenti parte del condominio è indipendente dalle tabelle millesimali. Nel caso di trasferimento a terzi da parte dei proprietari delle unità immobiliari e di variazioni delle consistenze, il condominio è tenuto a prenderne atto, convocando gli attuali effettivi proprietari, che hanno diritto di partecipare all’assemblea. Se le tabelle non state modificate, il riparto delle spese viene calcolato sulla base delle tabelle vigenti, e le stesse sono imputate ai soggetti che ne risultano: quindi le spese saranno poste a carico degli ex proprietari.
Il caso su cui era stata investita la Corte, traeva origine dal fatto che il condominio continuava ad imputare le spese relative a una unità immobiliare a un soggetto che aveva venduto tale unità, nonostante la comunicazione al condominio dell’avvenuta vendita e nonostante la variazione delle consistenze. La Cassazione chiariva che il condominio doveva convocare i nuovi proprietari, ma le spese correttamente erano state imputate al soggetto che risultava dalle tabelle millesimali nonostante non fosse più l’effettivo proprietario.
Quindi, onde evitare l’imputazione di spese, quando si procede al trasferimento di una unità immobiliare, si deve contestualmente richiedere la modifica delle tabelle millesimali.