L’assemblea di condominio non ha il potere di addebitare spese ai personali ai singoli condòmini. È il giudizio espresso dal Tribunale di Milano nell’ambito di una causa nella quale è stata, peraltro, dichiarata annullabile una delibera non potendo provare, il condominio, di aver convocato i condòmini all’assemblea nei tempi previsti dalla legge. Di seguito la pronuncia.
——————-
TRIBUNALE MILANO
Sez. XIII civ., sent. n. 5195/2016
——————
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il presente giudizio A.L., sul presupposto di essere proprietaria di alcune unità immobiliari site nello stabile di Via …, ha impugnato la delibera assunta dall’assemblea ordinaria e straordinaria del Condominio di Via … in data 24 febbraio 2014 facendo valere i seguenti profili di doglianza:
1) violazione degli artt. 1136 c.c. e 66 delle disposizioni di attuazioni al c.c. per il fatto che l’avviso di convocazione dell’assemblea del Condominio di Via …, tenutasi in prima convocazione in data 22 febbraio 2014, le è stato comunicato per il tramite del custode del predetto Condominio in data 18 febbraio 2014 senza il rispetto del termine minimo di cinque giorni a far data dall’adunata assembleare di prima convocazione, con conseguente annullabilità dell’intero deliberato assembleare;
2) violazione dell’art. 1123 c.c. con riferimento al punto numero uno dell’ordine del giorno che ha approvato il consuntivo per l’esercizio di gestione 2012/2013 avendole addebitato spese personali per complessivi Euro 5.071,84, con conseguente nullità in parte qua della delibera stante il fatto che assemblea aveva esercitato un potere che non le spettava;
3) eccesso di potere con riferimento al punto numero sette dell’ordine del giorno che aveva deliberato di proseguire la vertenza legale intercorrente con la condomina A.L. in merito alla pratica “P.N.”, con conseguente annullabilità in parte qua della delibera stante il fatto che la volontà dei condòmini si era formata su informazioni errate e non aderenti al dato reale.
Si è costituito il Condominio di Via … contestando in fatto e diritto delle avverse pretese ed instando per il rigetto delle domande attoree. Per ciò che interessa in questa sede il Condominio di Via … ha replicato:
1) quanto alla asserita violazione degli artt. 1136 c.c. e 66 delle disposizioni di attuazioni al c.c. per il fatto che, a detta della difesa di parte attrice, l’avviso di convocazione dell’assemblea del Condominio di Via … fissata in prima convocazione per il 22 febbraio 2014, le sarebbe stato comunicato soltanto in data 18 febbraio 2014 senza il rispetto del termine minimo di cinque giorni previsto dalla legge, che le convocazioni assembleari destinate ai condòmini erano già disponibili per tutti in data 16 febbraio 2014, non potendo inficiare il deliberato assembleare il fatto che la A.L. avesse provveduto a ritirare il proprio plico soltanto due giorni dopo quando oramai il termine di cinque giorni era spirato;
2) quanto all’addebito delle spese personali per complessivi Euro 5.071,84 a carico della condomina A.L., si precisa che l’assemblea dei condòmini, con successiva deliberazione datata 27 marzo 2015, aveva provveduto a modificare il consuntivo per l’esercizio di gestione 2013/2014 avendo stornato i relativi importi a carico dell’intera collettività condominiale con esclusione della condomina A.L.;
3) quanto infine alla questione dell’asserito eccesso di potere con riferimento al punto numero sette dell’ordine del giorno che aveva deliberato di far proseguire al Condominio la vertenza legale intercorrente con la condomina A.L. in merito alla pratica “P.N.”, che tale profilo di doglianza era del tutto sfornito di fondamento alcuno posto che tra la condomina A.L. ed il Condominio di Via … era pendente un giudizio di merito avente ad oggetto l’accertamento della proprietà dell’unità immobiliare denominata “P.N.” per il quale non era stato trovato alcun accordo tra le parti di causa.
Questi i fatti di causa, il Tribunale ritiene di accogliere l’impugnazione azionata dalla parte attrice A.L. per i motivi di seguito indicati.
A.L. ha riferito di avere avuto in consegna dal custode l’avviso di convocazione assembleare per le date del 22/24 febbraio 2014 indicate rispettivamente per la prima e per la seconda convocazione soltanto in data 18 febbraio 2014 in violazione del combinato disposto degli artt. 1136 c.c. e 66 delle disposizioni di attuazioni al c.c. che richiedono che l’avviso di convocazione dell’assemblea debba essere comunicato al condomino, a pena di invalidità dell’intero deliberato, almeno cinque giorni prima rispetto alla data dall’adunata assembleare di prima convocazione: di contro il Condominio convenuto ha genericamente replicato che le convocazioni assembleari destinate ai condòmini erano già disponibili in data 16 febbraio 2014 senza però avere dato la prova della suddetta circostanza; stante la natura di atto recettizio dell’avviso di convocazione assembleare e la mancata prova del fatto che la condomina A.L. abbia ricevuto l’avviso di convocazione dell’assemblea del Condominio di Via … fissata in prima convocazione in data 22 febbraio 2014 in tempo utile, vale a dire almeno cinque giorni prima come richiesto dalla legge, consegue la declaratoria di annullabilità dell’intero deliberato assembleare assunto in data 24 febbraio 2014 per violazione di legge.
Tale conclusione esime il Giudice dal vagliare gli ulteriori profili di doglianza di parte attrice; ciononostante si ritiene utile spendere qualche considerazione in merito alle ulteriori doglianze di parte attrice ed asserire che:
1) quanto all’impugnazione per eccesso di potere del punto numero sette dell’ordine del giorno del deliberato assembleare assunto in data 24 febbraio 2014 nella misura in cui i condòmini avevano deciso di far proseguire al Condominio la vertenza legale intercorrente con l’attrice A.L. in merito alla pratica “P.N.”, non sussiste alcun eccesso di potere atteso che tra la condomina A.L. ed il Condominio di Via … risultava essere pendente un giudizio di merito avente ad oggetto l’accertamento della proprietà dell’unità immobiliare denominata “P.N.” per il quale non era stato al momento trovato alcun accordo tra le parti di causa: legittima pertanto si palesava la decisione dei condòmini di voler proseguire il contenzioso stante l’assenza di alcun intento conciliativo tra i contendenti;
2) fondata al contrario si palesa la doglianza di nullità del deliberato assembleare assunto in data 24 febbraio 2014 nella misura in cui ha approvato il consuntivo per l’esercizio di gestione 2012/2013 avendo addebitato alla condomina A.L. spese personali per complessivi Euro 5.071,84: ad avviso di chi scrive l’assemblea ha in parte qua esercitato un potere che non le spettava ex art. 1135 c.c., non rientrando tra le prerogative assembleari quelle di addossare ai condòmini fantomatiche spese di natura personale posto che l’assemblea non è dotata di autodichia e non può farsi giustizia da sé.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno addossate al Condomino convenuto nella misura di cui al dispositivo in quanto parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, XIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) In accoglimento dell’impugnazione spiegata dall’attrice A.L., annulla la delibera assunta dall’assemblea ordinaria e straordinaria del Condominio di Via … in data 24 febbraio 2014;
2) Condanna il Condominio di Via … al pagamento delle spese di lite sostenute da A.L., spese liquidate in Euro 150 per anticipazioni ed Euro 2.500 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali 15,00%, IVA e CPA come per legge.