Allagamento del seminterrato: colpa del nubifragio o del condominio?
Un’alluvione. Le acque meteoriche allagano la strada e invadono, attraverso le griglie di areazione, l’intercapedine condominiale, e da questa si riversano nel deposito-magazzino di un condominio che chiede dunque un risarcimento danni al condominio. La sua domanda è fondata? Ecco la risposta della Corte di Cassazione.
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CORTE DI CASSAZIONE
Sez. III civ., ord. 31.1.2018,
n. 2379
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Rilevato che
- G.N. ricorre, con tre mezzi, nei confronti del Condominio … (che resiste con controricorso) avverso la sentenza in epigrafe con cui la Corte d’appello di Genova, in accoglimento del gravame interposto dal condominio … e in conseguente riforma della sentenza di primo grado, ne ha rigettato la domanda di condanna di controparte al risarcimento dei danni subiti in occasione del nubifragio abbattutosi sulla città il 30 settembre 1998, in conseguenza dell’allagamento dei locali di sua proprietà siti al piano interrato e seminterrato dello stabile condominiale, comunicanti tramite porta interna con intercapedine condominiale: le acque meteoriche, nell’occorso, avevano allagato la strada e, superando il livello del marciapiede, avevano invaso attraverso le griglie di areazione la detta intercapedine e, da questa, si erano quindi riversate nel deposito-magazzino dell’attore, recando gravi danni alla merce ivi depositata e alle strutture murarie;
- i giudici d’appello hanno infatti ritenuto che l’evento dannoso fosse ascrivibile a caso fortuito, data l’eccezionalità dell’evento atmosferico, ciò argomentando dai rilievi del c.t.u. che, diversamente dalla lettura datane dal primo giudice, erano nel senso che lo scarico presente nell’intercapedine fosse (non insufficiente o inefficiente in assoluto per un vizio o difetto dimensionale, ma solo) inadeguato «allo smaltimento delle acque che avevano invaso l’intercapedine in relazione all’eccezionalità dell’evento alluvionale», donde la conclusione secondo cui «l’intercapedine condominiale è stata soltanto lo strumento di una serie causale indipendente, dovuta in parte a causa di forza maggiore ed in parte a fatto di terzi e dello stesso danneggiato, che ha agito su di essa dall’esterno, senza responsabilità del custode»;
- il controricorrente ha depositato memoria.
Considerato che
- con il primo motivo di ricorso G.N. denuncia la nullità della sentenza, per inosservanza dell’art. 112 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma primo, num. 4, cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello deciso nei termini esposti disinteressandosi di accertare come l’acqua dal marciapiede fosse penetrata nell’intercapedine condominiale e non considerando quanto al riguardo accertato, con efficacia di giudicato in mancanza di gravame, nella sentenza di primo grado (circa: l’inidoneità della tubazione di smaltimento delle acque esistente nell’intercapedine condominiale; il fatto che l’acqua era penetrata dal marciapiede nell’intercapedine sottostante attraverso le griglie ivi esistenti; la circostanza che tali griglie, in precedenza chiuse, erano state aperte, prima dell’evento dannoso, dall’amministratore del condominio senza alcun valido motivo);
- sotto altro profilo analoga censura è dedotta per avere la Corte territoriale omesso di considerare il giudicato asseritamente formatosi, per mancanza di specifico motivo di gravame, sulle affermazioni contenute nella sentenza di primo grado circa la mancata risposta alla richiesta di informazioni disposta con ordinanza istruttoria del 21/2/2003 da parte della stazione meteo di Portosele, circa l’inidoneità dei dati contenuti nella lettera Arpal del 27/4/2004 a dimostrare che si sia trattato di un accadimento del tutto eccezionale e, ancora, circa l’efficacia probatoria della relazione del CSERF agli atti, in quanto «documento prodotto irritualmente», in mancanza di «alcuna attinenza con le informazioni richieste con ordinanza del 21/2/2003»;
- con il terzo motivo, infine, il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ., omesso esame di fatti asseritamente decisivi rappresentati dalle informative rese dal Comune di Sanremo e dall’Arpal e da una sentenza resa in separato giudizio dal Tribunale di Sanremo, anch’essa prodotta in primo grado, che motivatamente aveva escluso il carattere eccezionale della precipitazione atmosferica del 30/9/1998.
Ritenuto che
- il primo e il secondo motivo, congiuntamente esaminabili per la loro intima connessione, sono in parte inammissibili e in altra parte infondati;
- invero, da un lato, nella parte in cui lamentano una erronea obliterazione da parte del giudice d’appello del ruolo svolto nella dinamica dell’evento dalle dimensioni e dalle contingenti condizioni delle strutture condominiali, essi non colgono l’effettiva ratio decidendi posta a base della sentenza impugnata, la quale invero non nega ma anzi assume come dato pacifico il fatto che l’acqua sia passata attraverso la griglia, individuando però al di sopra di esso una serie causale autonoma (il nubifragio di portata eccezionale), ritenuta caso fortuito idoneo a interrompere il nesso causale tra evento dannoso e cosa in custodia;
(omissis)
Ritenuto che
- (omissis)
- è poi appena il caso di precisare che nessun effetto vincolante può assegnarsi alla diversa valutazione circa la portata eccezionale dell’evento atmosferico espressa in separato giudizio tra altre parti;
- il ricorso va pertanto rigettato, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo;
(omissis)
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità liquidate in euro 3.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200, ed agli accessori di legge.