Per determinare gli ammanchi dalla cassa condominiale la Cassazione ha ritenuto sufficiente la ricostruzione effettuata dal nuovo amministratore, senza necessità di una perizia contabile. Di seguito un estratto della sentenza 48958/2019 di Cassazione.
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CORTE DI CASSAZIONE
Sez. II pen., sent. n. 48958/2019
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1. Con sentenza del 12/02/2018 la Corte di Appello di Messina confermava la sentenza del Tribunale di Messina in data 24/01/2017 in forza della quale P.A. era stata ritenuta responsabile del reato di concorso in appropriazione indebita, aggravata ai sensi dell’art. 61 n. 11 cod. pen., di somme di pertinenza del Condominio … da lei amministrato e condannata alla pena di giustizia nonché al risarcimento del danno in favore della parte civile, riconoscendo a quest’ ultima, in parziale riforma della sentenza di primo grado, la provvisionale di euro 20.000.
2. Avverso detta sentenza propone ricorso per Cassazione l’ imputata, a mezzo difensore, formulando i seguenti motivi:
(omissis)
Evidenzia che i giudici di merito con motivazione abnorme avevano revocato l’ammissione della lista testi così precludendo l’esame di P.S. che avrebbe dovuto riferire sullo stato di bisogno che giustificava l’iniziale appropriazione delle somme nonché in relazione all’ intervenuta restituzione delle stesse.
Rileva che il tribunale del tutto illogicamente ed in modo arbitrario prima aveva rinviato per procedere all’audizione di teste, successivamente revocando l’ordinanza ammissiva ritenendo il processo sufficientemente istruito e ciò sebbene il teste doveva deporre su fatti nuovi non ancora esaminati dal giudice;
(omissis)
1. Il ricorso è inammissibile.
(omissis)
3. Il secondo, il quarto ed il quinto motivo – i quali possono essere esaminati congiuntamente in quanto fra loro connessi – sono meramente reiterativi di censure già disattese dalla corte di appello con motivazione congrua in fatto e corretta in diritto e, comunque, generici e manifestamente infondati.
(omissis)
3.3.1. Orbene nella specie i giudici di merito hanno chiarito con adeguata motivazione le ragioni per le quali l’ audizione del teste P.S. era del tutto irrilevante non potendo le sue dichiarazioni circa la situazione di bisogno in cui versata la famiglia P. incidere sulla configurabilità del reato contestato e risultando già congruamente accertata l’avvenuta appropriazione di somme di pertinenza del condominio.
4. Il terzo motivo è anch’esso privo di fondamento alcuno.
La corte di appello ha chiarito che sulla scorta delle complessive emergenze istruttorie ed, in particolare, tenuto conto di quanto dichiarato dal teste escusso L.G. nuovo amministratore del condominio di Via … – il quale aveva riferito di avere provveduto a ricostruire la contabilità del condominio, accertando che mancavano dalla cassa euro 39.919,83 -, in forza delle stesse ammissioni dell’ imputata nonché di quanto dichiarato dai condòmini escussi quali testi R., R. e L. risultava pienamente dimostrata l’ appropriazione indebita contestata all’imputata, precisando come l’ affermazione che la P.A. fosse una mera prestanome del padre costituiva “una mera enunciazione dell’atto di appello smentita oltre che dal dato formale della nomina ad amministratore del condominio avvenuta nel 2005, da quanto riferito da tutti i testi circa il rapporto diretto che essi avevano con la prevenuta”.
4.1. Pertanto non essendo evidenziabile alcuno dei vizi motivazionali deducibili in questa sede quanto alla affermazione della penale responsabilità dell’ imputata in ordine al reato di cui sopra e non essendo configurabile, quindi, le illegittimità della motivazione paventate anche tenuto conto dei poteri del giudice di merito in ordine alla valutazione della prova, le censure formulate con il terzo motivo, essendo sostanzialmente tutte incentrate su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, appaiono del tutto infondate.
(omissis)
8. Dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d’inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro duemila.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila a favore della Cassa delle Ammende.